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Ordinanza — n. 18900/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not registered in the special Cassation barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18900/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defense lawyer signing the petition was not enrolled in the special barroll of the Court. Although the lower court had convicted the defendant of theft and dismissed the appeal due to a fine-only sentence, the procedural flaw lay in the lawyer's registration status. The court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, any cassation petition signed by an unregistered lawyer must be rejected immediately without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: A cassation petition signed by a defense lawyer not enrolled in the special barroll of the Court of Cassation is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special barroll registration defense lawyer qualification de plano dismissal Article 613 criminal procedure minaccia nel diritto penale allegazioni insufficientemente motivate diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 37 d.lgs n. 274 del 2000
L'appello, proposto dall'imputato avverso tale decisione, è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Avellino con sentenza del 19 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 37 d.lgs n. 274 del 2000, essendo stata applicata la sola pena pecuniaria.
Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
103 del 2017, nella parte in cui richiama l'art. 591, comma 1, lett.
articolo 612 cod. pen
Il Giudice di pace di Avellino, con sentenza resa il 9 luglio 2020, ha ritenuto responsabile il ricorrente del reato di cui all'articolo 612 cod. pen.
articolo 613 cod. proc. pen
Il suddetto difensore non risulta però iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e, pertanto, ai sensi dell'articolo 613 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione sottoscritto dal medesimo deve ritenersi inammissibile.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA DE PLANO sul ricorso proposto da Giglio Marco, nato ad Avellino il 14/01/1974 Avverso la sentenza del 9/7/2020 del Giudice di Pace di Avellino. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice di pace di Avellino, con sentenza resa il 9 luglio 2020, ha ritenuto responsabile il ricorrente del reato di cui all'articolo 612 cod. pen. L'appello, proposto dall'imputato avverso tale decisione, è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Avellino con sentenza del 19 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 37 d.lgs n. 274 del 2000, essendo stata applicata la sola pena pecuniaria. il Tribunale ha quindi qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e disposto la trasmissione degli atti.

2. Il ricorso — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui richiama l'art. 591, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen. — è inammissibile.

3. Ed invero occorre rilevare che l'atto di impugnazione risulta presentato e sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato Domenico Antoniello, del foro di Avellino. Il suddetto difensore non risulta però iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e, pertanto, ai sensi dell'articolo 613 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione sottoscritto dal medesimo deve ritenersi inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma equitativamente fissata in euro 4000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissioile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. C