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Sentenza — n. 18898/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18898/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18898/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC VALENTINA nata a CARBONIA il 29/04/1990 avverso l'ordinanza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona della dott. Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Stojanovic Valentina, con atto sottoscritto dal difensore, ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile la ricusazione presentata nei confronti del giudice monocratico del Tribunale di Ferrara, dott. Sandra Lepore.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 18898/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello ha correttamente dichiarato inammissibile la ricusazione del giudice monocratico che procedeva alla trattazione del processo a carico Stojanovic Valentina, imputata per reati in relazione ai quali è stata avanzata istanza di sostituzione della misura cautelare in atto. La difesa ha sostenuto che il suddetto giudice, nel motivare il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura, si sarebbe indebitamente espresso sulla natura dei fatti commessi, sui contatti con i complici e sulla inadeguatezza dell'ambiente familiare ad esercitare un controllo con riferimento in particolare alla nonna della ricorrente, coinvolta nella ricettazione di gioielli rubati.

Parole chiave

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domanda di ricusazione ritiro dell'istanza giudiziaria diritto di ottenere una decisione facoltà di astenersi dal testimoniare declinatoria di competenza assenza di caso di rigore
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC VALENTINA nata a CARBONIA il 29/04/1990 avverso l'ordinanza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona della dott. Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Stojanovic Valentina, con atto sottoscritto dal difensore, ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile la ricusazione presentata nei confronti del giudice monocratico del Tribunale di Ferrara, dott. Sandra Lepore.

2. Il ricorso denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 37, comma 1 lett.b cod.proc.pen. e 11 e 24 Cost.. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di appello ha correttamente dichiarato inammissibile la ricusazione del giudice monocratico che procedeva alla trattazione del processo a carico Stojanovic Valentina, imputata per reati in relazione ai quali è stata avanzata istanza di sostituzione della misura cautelare in atto. La difesa ha sostenuto che il suddetto giudice, nel motivare il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura, si sarebbe indebitamente espresso sulla natura dei fatti commessi, sui contatti con i complici e sulla inadeguatezza dell'ambiente familiare ad esercitare un controllo con riferimento in particolare alla nonna della ricorrente, coinvolta nella ricettazione di gioielli rubati.

Va, però, qui ricordato che può ritenersi indebita la manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione (e, quindi, sulle loro implicazioni cautelari) solo quando l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Rv. 264985). Pertanto, deve ritenersi inammissibile la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione di quest'ultimo e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo.

Né può sostenersi il contrario, come fa la ricorrente, nel caso come quello in esame nel quale il giudice, nell'adempimento corretto e doveroso della sua funzione, abbia vagliato l'istanza in materia di misura cautelare con motivazione congrua e approfondita della personalità dell'imputata e delle modalità e circostanze del fatto, come previsto dalla legge. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito cheqindebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez.

U, n. 41263 del 27/09/2005, Rv. 232067).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i