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Sentenza — n. 18886/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for failure to notify defense counsel of hearing date, violating procedural rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's judgment due to the failure to notify the defense counsel of the hearing date in time. The defense argued that late notification prevented them from requesting an oral hearing, violating their right to a fair trial. The court ruled that this procedural defect constituted a nullity of intermediate order, necessitating the annulment and remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 601 c.p.p.; Art. 179 c.p.p.: Failure to notify the defense counsel of the hearing date in time, preventing the request for an oral hearing, constitutes a nullity of intermediate order requiring the annulment of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity of intermediate order notification of hearing right to oral hearing defense counsel participation procedural nullity esame di cassazione censure procedurali procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 601 c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
e le violazioni commesse integrano, ai sensi dell'art. 179 cod.
Art. 23-bis, d.l. n. 137/2020
Andrea Venegoni ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l.
Art. 2, lett. i), d.lgs. n. 150/2022
Andrea Venegoni ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l.
art. 601 cod. proc. pen
art. 179 cod. proc. pen
e le violazioni commesse integrano, ai sensi dell'art. 179 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALAGNA FABIO nato a MARSALA il 01/12/1973 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; ~il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che-ha concluso chiedendo eL, C 2.. . r udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14.03.2022, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 11.11.2019 dal Tribunale di Marsala, con la quale Alagna Fabio era stato ritenuto responsabile di più reati di furto, uniti dal vincolo della continuazione (capo A), per essersi impossessato dell'autovettura Volkswagen Polo tg. DA702TB, in uso a Patti Vincenzo, di un'autoradio marca Alpine sottratta all'autovettura Citroen C3 tg. DX929XS, in uso a Barraco Daniela, e di una seconda autoradio marca Alpine, sottratta dall'autovettura Fiat Punto tg.

CA436ZP, in uso a Genna Giuseppe, con le aggravanti di avere l'imputato agito su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede (art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen.) e con violenza sulle cose, atteso che si impossessava delle dette autoradio procurando danni alle vetture all'interno delle quali si trovavano (art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen.). L'Alagna era altresì ritenuto responsabile del reato di ricettazione aggravata (capo B) per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto o comunque detenuto beni di provenienza delittuosa (verosimilmente da furto).

2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, avv. Giovanni Gaudino, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'inosservanza dell'art.601 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di procedere alla notifica del decreto di citazione per l'udienza camerale fissata per il 14.3.2022, precludendo in tal modo al difensore la possibilità di partecipare al processo, stante l'impossibilità di avanzare tempestivamente la richiesta di trattazione orale; invero, in data 17.09.2021, alla difesa perveniva - si assume per errore - una PEC nel cui testo il riferimento era al procedimento de quo, ma in cui era riportato un allegato afferente ad altro e differente procedimento; nonostante il tentativo di avere chiarimenti, il difensore non aveva notizie altre del procedimento se non in data 03.03.2020, in cui apprendeva che l'udienza era fissata per il giorno 14.03.2022 a ragione della ricezione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; la notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale anche all'imputato perveniva soltanto pochi giorni prima rispetto alla celebrazione dell'udienza stessa, in violazione dei termini di comparizione di cui all'art. 601 cod. proc. pen. e le violazioni commesse integrano, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., due ipotesi di nullità assoluta del decreto di fissazione dell'udienza camerale; inoltre, la Corte territoriale, indebitamente procedeva alla trattazione del procedimento - nonostante la richiesta del difensore di rime :Aone in termini - e la mancata partecipazione della difesa.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Andrea Venegoni ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 del come modificato dall'art. 5 duodecies della legge di conversione del 30 dicembre 2022 , n. 199 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per quanto si dirà.

Ed invero, sulla base degli atti allegati al ricorso e da quanto si evince dal fascicolo processuale, il difensore di fiducia dell'imputato non risulta aver ricevuto regolare notifica del decreto di citazione per l'udienza d'appello. In particolare, all'avv. Giovanni Gaudino risulta trasmessa in data 17.9.2021 a mezzo PEC, proveniente dalla Corte di appello di Palermo, una notifica recante l'intestazione "appello a carico di Fabio Alagna", con un allegato riguardante tuttavia il decreto di fissazione di udienza di diverso procedimento- a carico di tale Seidy Ebrima- per l'udienza del 25.3.2023, laddove l'udienza a carico dell'Alagna è stata celebrata in camera di consiglio, ex art. 23 d.l. n. 149/2020, in data 14.3.2022.

L'avv. Gaudino, E mezzo PEC del 17.9.2021 comunicava all'ufficio notifiche della Corte d'appello di Palermo l'erronea trasmissione dell'allegato non essendo egli difensore di Seidy Ebrima, bensì dell'Alagna. Inoltre, in sede di conclusioni del 3.3.2022, a seguito della ricezione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale per il processo a carico dell'Alagna, il difensore suddetto comunicava alla Corte di Appello di non aver conosciuto la data del processo- appresa solo con la trasmissione delle conclusioni del P.G. - e conseguentemente di non aver potuto richiedere la trattazione orale del processo, concludendo per la rimessione in termini al fine di richiedere la trattazione orale e in subordine insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello.

Di tale interlocuzione cartolare non vi è menzione nella sentenza impugnata, emessa all'esito della camera di consiglio, che dà atto solo dell'avvenuta presentazione delle conclusioni scritte del difensore dell'imputato, ex art. 23- bis, decreto legge n.137 del 2020 e 16 comma 1 e 2 del decreto legge 228/2021, che "insiste nei motivi di appello".

2. Nel contesto &scritto, deve concludersi che il difensore del ricorrente ha avuto sì conoscenza dell'udienza a carico dell'Alagna prima che essa si svolgesse, ma non in tempo utile ex art. 23- bis, comma 4, decreto legge n.137 del 2020 per richiedere la discussione orale, avendo ricevuto le conclusioni del P.G. ed immediatamente concluso per iscritto il 3.3.2022, quando l'udienza era fissata il 14.3.2022. La errata notifica della citazione in appello al difensore di fiducia, che ha appreso solo tardivamente della data fissata per celebrazione dell'udienza, non in tempo utile per poter chiedere la discussione orale, costituisce una nullità di ordine generale intermedio che il difensore ha nella sostanza eccepito, con la richiesta di rimessione in termini del 3.3.2022 anteriore all'udienza, alla quale la Corte d'appello non risulta avere risposto, e comunque, l' ha eccepita nel primo atto utile, ossia con il ricorso per cassazione in esame, non potendo dedurla nell'udienza del processo d'appello celebratasi in camera di consiglio.

Già questa Corte ha avuto modo di evidenziare come in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172), sicchè, analogamente, 'se risulta di fatto impedita la richiesta di trattazione orale e la partecipazione al giudizio mediante la discussione orale, ciò integra senz'altro una violazione del contraddittorio, determinante anch'essa una nullità a regime intermedio. 3.La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, che deve ritenersi onerata anche della verifica relativa alla presenza delle condizioni di procedibilità per i reati di furto ascritti all'imputato e ciò alla luce della riforma cd.

Cartabia ed in particolare dell'art. 2, lett. i), del d.lgs. n. 150 del 10.10.2022, che ha modificato l'art.624 cod. pen., rendendo il reato di furto procedibile, in linea generale, a querela, fatte salve le previste eccezioni.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio