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Sentenza — n. 18878/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18878/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18878/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina che aveva condannato Ticu Ionut Marius e Szewczik Pawel per il reato di furto, aggravato dall'avere commesso il fatto in tre persone e con violenza sulle cose.

Regesto Legislator

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art. 625 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 18878/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente nella parte in cui non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato l'atteggiamento collaborativo che l'imputato aveva mantenuto nel corso del procedimento (e, in particolare, le dichiarazioni da lui rese) e che la difesa, al fine del riconoscimento delle generiche, aveva posto in rilievo con il terzo motivo di gravame.

Parole chiave

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circostanza aggravante reati violenti gravi addebiti penali tentate lesioni personali gravi furto aggravato in banda truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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art. 625 cod. pen
Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TICU IONUT MARIUS nato in ROMANIA 11 13/03/1990 SZEWCZIK PAWEL nato in POLONIA 11 10/04/1992 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina che aveva condannato Ticu Ionut Marius e Szewczik Pawel per il reato di furto, aggravato dall'avere commesso il fatto in tre persone e con violenza sulle cose.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.

3. Il ricorso dell'avv. Antonino Genovese, per Ticu Ionut Marius, si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625 cod. pen. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza, nella parte relativa all'applicazione delle circostanze aggravanti, sarebbe palesemente viziata. La Corte di appello avrebbe basato su mere congetture l'applicazione della circostanza di avere commesso il fatto con violenza sulle cose. Avrebbe, poi, basato l'applicazione della circostanza di avere commesso il fatto in tre persone esclusivamente sulle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio, dall'imputato Ticu, dalle quali, tuttavia, emergerebbe che solo nella <<attività di recupero» del monitor marca "Asus" sarebbero state presenti tre persone. 3.2.

Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente nella parte in cui non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato l'atteggiamento collaborativo che l'imputato aveva mantenuto nel corso del procedimento (e, in particolare, le dichiarazioni da lui rese) e che la difesa, al fine del riconoscimento delle generiche, aveva posto in rilievo con il terzo motivo di gravame.

4. Il ricorso dell'avv. Gaetano Cirella, per Szewczik Pawel, si compone di un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in relazione al motivo di gravame con il quale la difesa aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche.

5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

6. L'avv. Antonino Genovese, per l'imputato Ticu, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso o, in subordine, di dichiarare il reato «improcedibile, non avendo la persona offesa sporto querela».CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo del ricorso di Ticu Ionut Marius, in entrambe le censure nelle quali si articola, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente rilevato che la circostanza dell'avere commesso il fatto con violenza sulle cose era resa evidente dal fatto che alcuni beni sottratti erano parti di impianti istallati nel capannone ove era avvenuto il furto, che potevano essere rimosse solo usando violenza sulle cose; come confermato dal fatto che i rei erano stati trovati in possesso di arnesi atto allo scasso.

La sussistenza dell'altra circostanza emerge in maniera evidente dal fatto che la polizia giudiziaria aveva sorpreso tre persone nel possesso dei beni rubati e degli arnesi atti allo scasso. Le dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio, dal Ticu sono analizzate dai giudici di merito solo per evidenziare l'infondatezza delle giustificazioni addotte dall'imputato. I giudici di merito, sulle circostanze in questione, hanno reso motivazioni congrue e prive di vizi logici, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così il motivo anche privo del necessario requisito di specificità estrinseca. 1.2.

Il secondo motivo del ricorso di Ticu Ionut Marius e l'unico motivo di ricorso di Szewczik Pawel - che possono essere trattati congiuntamente, essendo sostanzialmente relativi alla medesima questione - sono manifestamente infondati. La Corte territoriale, infatti, si è adeguatamente soffermata sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, rendendo sul punto motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Quanto alle dichiarazioni rese dall'imputato Ticu, deve essere rilevato che esse sono state ritenute poco attendibili dalla Corte di appello.

2. La presunta mancanza di querela è del tutto irrilevante, atteso che il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, numeri 2 e 5, cod. pen., nel momento in cui sono stati commessi i reati in questione, era procedibile d'ufficio e l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente mancata istaurazione di un valido rapporto processuale, rende, nel caso di specie, del tutto ininfluente il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità disposto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore de