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Sentenza — n. 18877/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18877/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18877/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato Boccanfuso Gi4 ulio e Broccoli Salvatore Maria per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deducono il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 13 decreto-legge n. 137 del 2020 e 178 cod. proc. pen. I ricorrenti sostengono che la sentenza di secondo grado sarebbe nulla, in quanto le conclusioni del Procuratore generale sarebbero state depositate solo quattro giorni prima dell'udienza di trattazione dell'appello e, pertanto, nonostante l'immediata trasmissione di queste al difensore, non vi era stata la possibilità per quest'ultimo di replicare, essendo già spirato il termine di cinque giorni previsto dalla legge per il deposito delle conclusioni dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 182 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18877/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. L'unico motivo è inammissibile, poiché l'eccezione di nullità risulta tardivamente proposta. Va, infatti, ribadito che, «nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del Procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art. 182 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, Rv. 283316).

Parole chiave

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termini processuali diritti della difesa ritardo del ministero pubblico rinvio del dibattimento durata dell'infrazione intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato Boccanfuso Gi4 ulio e Broccoli Salvatore Maria per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.
art. 182 cod. proc. pen
Va, infatti, ribadito che, «nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del Procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOCCANFUSO GIULIO nato a LACCO AMENO il 13/11/1994 BROCCOLI SALVATORE MARIA nato a LACCO AMENO il 31/08/1994 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato Boccanfuso Gi4 ulio e Broccoli Salvatore Maria per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deducono il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 13 decreto-legge n. 137 del 2020 e 178 cod. proc. pen. I ricorrenti sostengono che la sentenza di secondo grado sarebbe nulla, in quanto le conclusioni del Procuratore generale sarebbero state depositate solo quattro giorni prima dell'udienza di trattazione dell'appello e, pertanto, nonostante l'immediata trasmissione di queste al difensore, non vi era stata la possibilità per quest'ultimo di replicare, essendo già spirato il termine di cinque giorni previsto dalla legge per il deposito delle conclusioni dell'imputato.

4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare i ricorsi.

5. L'avv. Giuliano Di Meglio, per gli imputati, ha depositato memoria scritta con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto di accogliere i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. L'unico motivo è inammissibile, poiché l'eccezione di nullità risulta tardivamente proposta. Va, infatti, ribadito che, «nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del Procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art. 182 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, Rv. 283316).

Il difensore, avendo ricevuto notizia dell'avvenuto deposito delle conclusioni, era in condizione di eccepire la nullità e avrebbe dovuto farlo chiedendo il rinvio dell'udienza a una data successiva, così da essere rimesso in termini per poter replicare. Non avendolo fatto, ai sensi dell'art. 182, commi 1 e 2, cod. proc. pen., risulta decaduto dal potere di sollevare l'eccezione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende