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Sentenza — n. 18863/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as late, ruling peace judge cannot extend appeal deadline beyond 30 days.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18863/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fiorenzo Moretto inadmissible due to its late submission. The defense argued that the appeal was timely because it arrived on the 30th day after the peace judge's 15-day motivation deadline, citing a specific judicial precedent. The court rejected this, establishing that the peace judge cannot extend the statutory 30-day appeal period and that the appeal must be filed within that strict window.

Regesto Legislator

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Art. 32 d.lgs. 274/2000; Art. 544, 585 c.p.p.: The peace judge cannot self-assign a term greater than 15 days for depositing motivations, thereby precluding an extension of the 30-day appeal period.

Parole chiave

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peace judge limitations appeal deadline extension criminal procedure code statutory time limits inadmissible appeal judicial self-assignment acceleratoria logic minaccia imminente

Disposizioni normative citate

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Art. 32 d.lgs. 274/2000
Secondo il ricorrente, il Giudice di pace sarebbe in effetti legittimato ad auto-assegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e ulteriore rispetto a quello dei 15 giorni previsto dall'art. 32, comma 4 del d.
Art. 544, comma 2, c.p.p.
n.274/2000 rispetto all'art. 544 cod.
Art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.
2 del medesimo decreto, con conseguente applicabilità dei termini d'impugnazione previsti dall'art. 585 cod.
Art. 2 d.lgs. 274/2000
Igs. 274/2000, stante il disposto normativo di cui all'art.
art. 585 cod. proc. pen
2 del medesimo decreto, con conseguente applicabilità dei termini d'impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen.
art. 544 cod. proc. pen
n.274/2000 rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., e, quindi, sull'impossibilità di applicare l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40037 del 10.10.2014, Petrella
Sez. 5, n. 26751 del 29.01.2016, Cenacchi
Sez. 5, n. 8637 del 23.11.2015, Longo
Sez. 2, n. 50391 del 27.09.2019, Vitelli
Sez. 5, n. 9832 del 08.01.2014
Sez. 5, n. 39217 del 18.06.2015, Magni
Sez. 5, n. 1116 del 08.10.2015, Gallo
Sez. 4, n. 36767 del 17.11.2020, Farchioni
Sez. U, n. 21039 del 27.01.2011, Loy
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORETTO FIORENZO nato a CONSELVE il 30/09/1957 avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott. Tomaso Epidendio, con cui si è chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova, in funzione di Giudice d'appello, ha dichiarato inammissibile l'atto d'appello proposto da Fiorenzo Moretto avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace, in data 14 aprile 2021 (dep. 27 aprile 2021), aveva dichiarato quest'ultimo responsabile del reato di cui all'art. 612, primo comma, cod. pen., per aver minacciato di un ingiusto male Antonella Gomiero, costituitasi parte civile, condannandolo alla pena di euro 700,00 di multa, al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della parte civile, nonché alle spese di assistenza legale e costituzione.

2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, Avv. Ernesto Chirico e Giovanni Adami, articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 585, 544 del codice di rito e 32 d. Igs, 274/2000, per avere il Tribunale ritenuto tardivo l'appello trasmesso in cancelleria in data 14 giugno 2021. Ritiene la difesa che l'atto d'appello sia stato tempestivamente depositato, atteso che il 14 giugno 2021 coincideva col trentesimo giorno dalla scadenza del termine che il Giudice di pace si era assegnato (ossia 30 giorni), a nulla rilevando il fatto che il Giudice di pace abbia poi depositato le proprie motivazioni nel termine dei 15 giorni.

Secondo il ricorrente, il Giudice di pace sarebbe in effetti legittimato ad auto-assegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e ulteriore rispetto a quello dei 15 giorni previsto dall'art. 32, comma 4 del d. Igs. 274/2000, stante il disposto normativo di cui all'art. 2 del medesimo decreto, con conseguente applicabilità dei termini d'impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. A tal proposito, la difesa cita la decisione di questa Corte n. 40037 del 10.10.2014, Petrella, Rv 260301, segnalando che, in casi, come quello di specie, in cui l'accertamento in concreto della responsabilità per un reato si riveli particolarmente complesso, può certo giustificarsi la decisione del Giudice di pace di autoassegnarsi un termine maggiore per il deposito della motivazione.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso, in vista del superato orientamento giurisprudenziale su cui la difesa ha basato le proprie argomentazioni. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, per i motivi illustrati qui di seguito. Il Tribunale di Padova ha premesso che la sentenza del Giudice di pace era stata tempestivamente depositata (in data 27 aprile 2021) nel termine dei 15 giorni dalla lettura del dispositivo (occorsa il 14 aprile 2021), in ossequio a quanto disposto dall'art. 32 del d.lgs. del 28 agosto 2000, n. 274.

Correttamente, il Tribunale ha poi ritenuto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 2, e 585, comma 1, lett. b), del codice di rito, l'atto d'appello andasse proposto entro il termine dei 30 giorni calcolati a partire dallo scadere dei 15 giorni previsti per il deposito della motivazione. Nel caso di specie, i 30 giorni scadevano il 27 maggio 2021, e non oltre, come invece ritenuto dal ricorrente. L'impugnata decisione si sottrae dunque alla dedotta censura, rendendo l'unico motivo di ricorso inammissibile, perché contrario al nutrito orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, in ossequio alla ratio dell'art. 32, comma 4, del d.

Igs. 274/2000, ha valorizzato la logica acceleratoria volta a ridurre i tempi che intercorrono tra il grado del procedimento penale di competenza del Giudice di pace e i successivi gradi. Tale prevalente e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, superando l'orientamento giurisprudenziale indicato dal ricorrente (Sez. 5, n. 40037 del 10/07/2014, Petrella, Rv. 260301 - 01), e ponendo l'accento sul carattere derogatorio dell'art. 32 del d. Igs. n.274/2000 rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., e, quindi, sull'impossibilità di applicare l'art. 2 del citato d.

Igs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti dinanzi al giudice di pace a meno che non sia diversamente stabilito (Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216 - 01; Sez. 5, n. 8637 del 23/11/2015, dep. 2016, Longo, Rv. 266075 - 01), ha chiarito che il giudice di pace non può autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., rispetto a quanto previsto dal citato art. 32 («la previsione di cui all'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude a quest'ultimo la possibilità di autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il quindicesimo giorno, e quindi fuori termine, l'impugnazione va proposta entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett.

b) e comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019, Vitelli, Rv. 277809 - 01; cfr., ex plur., Sez. 5, n. 9832 del 08/01/2014, C. Rv. 262737 - 01; Sez. 5, n. 39217 del 18/06/2015, Magni, Rv. 264687 - 01; Sez. 5, n. 1116 del 08/10/2015, dep. 2016, Gallo, Rv. 266095 - 01; Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163 - 01; le decisioni (-6 citate hanno dato seguito alle indicazioni di Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249670 - 01).

2. Questo Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle