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Sentenza — n. 18821/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal against non-punitive preventive seizure order as inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18821/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible for multiple reasons, primarily because preventive seizure orders are non-appealable and cannot be the subject of a fact-error remedy. The appellant argued that his lawyer lacked a special power of attorney, but the court noted the order was already declared inadmissible in the lower court for relying on an impermissible single ground of proof. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Preventive seizure orders are non-appealable and cannot be the subject of an extraordinary appeal for factual error, as such remedies apply only to punitive judgments imposing criminal sanctions.

Parole chiave

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preventive seizure extraordinary appeal factual error non-punitive order inadmissible appeal court costs criminal procedure curatela provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Curvà Carmelo, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 625-bis cod. proc. pen
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, d'altronde, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle
In primo luogo, in quanto le sentenze della Corte di cassazione in materia di prevenzione sono inoppugnabili: contro le medesime non è consentita neppure la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv.
Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino
271398; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv.
Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, Cacucci
264658; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, Cacucci, Rv.
Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo
245772; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv.
Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, Mazzaferro
234624; Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, Mazzaferro, Rv.
Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata
Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv.
Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, D'Ausilio
pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, d'altronde, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale (Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, D'Ausilio, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CURVA CARMELO nato a GELA il 18/12/1980 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto di revocare la sentenza della Corte di cassazione e di rigettare il ricorso avverso il provvedimento della Corte di appello di Caltanissetta del 14 luglio 2021.

RITENUTO IN FATTO

1. Curvà Carmelo, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza del 4 maggio 2022, con la quale la Prima sezione di questa Corte aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione - proposta da Palmieri Cristoforo, Curvà Rosalba e Curvà Carmelo - avverso il decreto del 14 luglio 2021 della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato il provvedimento del Tribunale della medesima città, che aveva disposto nei confronti di Palmieri Cristoforo la confisca di tutti i beni in sequestro, alcuni dei quali intestati anche al medesimo Curvà.

2. Con un unico motivo, deduce l'errore di fatto della sentenza di legittimità, nella parte in cui ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato da un difensore sprovvisto di procura speciale, quando, invece, tale procura risulterebbe regolarmente depositata in data 10 marzo 2018.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di revocare la sentenza della Prima sezione penale e di decidere l'impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello di Caltanissetta del 14 luglio 2021, rigettando il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, in quanto le sentenze della Corte di cassazione in materia di prevenzione sono inoppugnabili: contro le medesime non è consentita neppure la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 264658; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, Cacucci, Rv. 245772; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv. 234624; Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, Mazzaferro, Rv. 222095;

Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269790). Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, d'altronde, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale (Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, D'Ausilio, Rv. 279413). Sotto altro profilo, va rilevato che il ricorso risulta anche manifestamente infondato, atteso che la sentenza della Prima sezione penale di questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento della Corte di appello di Caltanissetta anche perché «imperniato su un'unica censura di travisamento della prova, che ... non è ammissibile in sede di legittimità>>.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così