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Sentenza — n. 18820/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against restraining order due to lack of specific factual reasoning in the lower court's decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Catanzaro Tribunal's restraining order against Antonello Vecchi, ordering a remand for a new trial. The lower court had applied the measure based on generic references to 'sit in atti' without detailing specific acts or addressing the defense's arguments. The Supreme Court ruled that the decision lacked the required specific reasoning regarding both the evidence of guilt and the necessity of the precautionary measure.

Regesto Legislator

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Art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.; Art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: A precautionary measure order is void if the court fails to provide specific, reasoned arguments linking the facts to the legal requirements, rendering the motivation merely apparent and insufficient to justify the deprivation of liberty.

Parole chiave

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precautionary measure restraining order lack of reasoning appeal against order remand for retrial assenza di persecuzione misura meno grave misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
Con il secondo motivo sono state dedotte l'illogicità e l'apparenza della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari (richiamando pure il disposto dell'art. 292, comma 2, lett.
Art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Avverso l'ordinanza di seconda istanza, il difensore del Vecchi ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 310 cod. proc. pen.
Con ordinanza in data 3 agosto 2022 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero (art. 310 cod. proc. pen.) e in riforma dell'ordinanza resa dal G.i.p.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv.
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 3 agosto 2022 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero (art. 310 cod. proc. pen.) e in riforma dell'ordinanza resa dal G.i.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino
In conclusione, il contenuto dell'atto impugnato non ha compiutamente esplicitato le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, ossia non ha reso argomentazioni congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr.
Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.
pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez.
Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.
14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.), anche al di là della mancata considerazione di quanto rappresentato dalla difesa del Vecchi nella propria memoria; ed anzi, con riferimento all'evento del delitto e alle esigenze cautelari ha reso una motivazione apparente (Sez.
Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014
37878, C.), anche al di là della mancata considerazione di quanto rappresentato dalla difesa del Vecchi nella propria memoria; ed anzi, con riferimento all'evento del delitto e alle esigenze cautelari ha reso una motivazione apparente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep.
Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno
Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VECCHI ANTONELLO nato a CATANZARO il 25/09/1953 avverso l'ordinanza del 03/08/2022 del TRIB. LIBERTÀ di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 3 agosto 2022 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero (art. 310 cod. proc. pen.) e in riforma dell'ordinanza resa dal G.i.p. dello stesso Tribunale, ha applicato ad Antonello Vecchi la misura cautelare del divieto di avvicinamento poiché gravemente indiziato del delitto di atti persecutori in pregiudizio di Lucia Miriello.2. Avverso l'ordinanza di seconda istanza, il difensore del Vecchi ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di atti persecutori. 2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte l'illogicità e l'apparenza della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari (richiamando pure il disposto dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.), nonché in ordine alla denunciata «inidoneità ed inefficacia della misura adottata».

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono, e deve essere accolto.

1. I motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente. L'ordinanza impugnata ha affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (in riforma della decisione di prima istanza), limitandosi: - ad affermare che siano stati «accertat[i]» numerosi appostamenti dell'indagato nei pressi dell'abitazione della vittima (di cui è vicino di casa), le foto scattate senza il suo consenso, le denunce (da parte dello stesso indagato) con richiesta di intervento delle Forze dell'ordine per presunti illeciti (senza chiarire le ragioni per cui le denunce abbiano costituito atti da sussumere nella fattispecie incriminatrice), nonché un alterco tra il Vecchi e la vittima, che avrebbe determinato «anche conseguenze sulla salute» di quest'ultima, soggiungendo che nella specie si sarebbe pertanto prodotto nella vittima «uno stato di angoscia e paura»; - e a fondare tale asserto sul richiamo delle «sit in atti».

Si tratta di un iter argomentativo del tutto generico, ed anzi apodittico rispetto alla sussistenza dell'evento del delitto, che non ha in alcun modo specificato le condotte attribuite al Vecchi (sia pure nell'ottica gravemente indiziaria propria della cautela) e non ha consentito di avere riguardo agli elementi di fatto apprezzati dal Tribunale (non valendo in tale senso l'onnicomprensivo rimando alle sommarie informazioni assunte, peraltro senza neppure indicare i soggetti escussi). Alla stessa stregua, il Tribunale ha affermato la sussistenza del pericolo di reiterazione, facendo riferimento - nuovamente in maniera del tutto apodittica e affidandosi ad argomentazioni di puro genere prive di efficacia dimostrativa - alle «condotte cui il Vecchi sembra essere aduso» e «alla conseguente probabilità della loro reiterazione».

In conclusione, il contenuto dell'atto impugnato non ha compiutamente esplicitato le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, ossia non ha reso argomentazioni congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.), anche al di là della mancata considerazione di quanto rappresentato dalla difesa del Vecchi nella propria memoria; ed anzi, con riferimento all'evento del delitto e alle esigenze cautelari ha reso una motivazione apparente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01;

Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 - 01). Se ne impone, allora, l'annullamento con rinvio, divenendo superflua ogni ulteriore considerazione e risultando assorbite le censure relative alle prescrizioni inerenti alla misura applicata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro Sezi