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Sentenza — n. 18812/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls sentence for theft with fine conversion due to unconstitutional daily value calculation under Law 689/1981.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18812/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's decision converting a detention sentence to a fine based on an outdated daily value of €250. The defendant argued the new Constitutional Court ruling required a minimum daily value of €75, while the Prosecutor requested dismissal due to procedural changes making the crime a private prosecution. The Court ruled the original fine was illegal but could not recalculate it directly because the crime's procedural status changed to private prosecution, requiring a new trial to address the new legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 53 comma 2 Law 689/1981; Art. 56-quater Law 689/1981; Art. 85 comma 2 D.Lgs 150/2022: When a penalty conversion violates a Constitutional Court ruling on minimum daily values, the sentence is annulled, but if the crime's procedural regime has changed to private prosecution, the Court must remit the case for preliminary procedural steps rather than recalculating the penalty directly.

Parole chiave

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penalty conversion private prosecution Constitutional Court ruling Law 689/1981 annulment with remittal procedural regime change favor rei principle conversione della multa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, first paragraph, letter b), c.p.p.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, deducendo violazione dell'art. 606, primo comma, lett.
Art. 53, second paragraph, Law n. 689 of 1981
b), c.p.p., in relazione all'art. 53, secondo comma, della legge n.
Art. 135 c.p.
28 del 2022, ha dichiarato illegittimo tale precetto normativo laddove lo stesso prevede che il valore giornaliero ai fini della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p.
Art. 56-quater, Law n. 689 of 1981
Art. 133-bis c.p.
Inoltre, specifica il secondo comma della stessa norma, che il giudice, nel determinare la pena pecuniaria, dovrà tenere conto dei parametri di cui all'art. 133-bis c.p.
Art. 85, second paragraph, D.Lgs. n. 150 of 2022
150 del 2022, procedibile a querela di parte, che non risulta presentata da nessuna delle persone offese, dovrà inoltre in via preliminare procedere agli incombenti di cui all'art. 85 del medesimo decreto.
art. 135 c.p
28 del 2022, ha dichiarato illegittimo tale precetto normativo laddove lo stesso prevede che il valore giornaliero ai fini della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p.
art. 133-bis c.p
Inoltre, specifica il secondo comma della stessa norma, che il giudice, nel determinare la pena pecuniaria, dovrà tenere conto dei parametri di cui all'art. 133-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 28 del 2022 della Corte Costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIZZO LEANDRO nato a PALERMO il 20/03/1996 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione resa in primo grado dal Tribunale di Palermo nei confronti del ricorrente, sostituiva la pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria di euro 30.000,00. Nei gradi di merito l'imputato è stato condannato per un furto, aggravato ex art. 625, n. 7), c.p. (per l'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede), per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un quantitativo imprecisato di benzina trafugato da due autovetture - l'una di proprietà di Angelina Guaiana e l'altra di Salvatore Garraffa - in sosta sulla pubblica via.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, deducendo violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. Dopo la pronuncia della Corte d'appello, infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 28 del 2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto precetto normativo, così rideterminando nel minimo il valore giornaliero per la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria nell'importo di Euro 75,00 in luogo di quello di Euro 250,00 precedentemente contemplato dal dall'art. 53.

3. Con requisitoria scritta in data 13 febbraio 2023 il Procuratore Generale, pur ritenendo fondato il ricorso per l'illegalità della pena, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto, a fronte del mutato regime di procedibilità del reato, oggi a querela di parte, questa Corte non potrebbe svolgere gli adempimenti previsti dall'art. 85, secondo comma, del d.lgs. n. 150 del 2022, peraltro previsti solo per coloro i quali sono soggetti a misure cautelari personali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato, stante l'illegalità della pena comminata dalla sentenza impugnata che, nel convertire la pena detentiva irrogata al Pizzo in pena pecuniaria, ha calcolato la stessa, nel valore minimo di Euro 250,00 al giorno all'epoca contemplato dall'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. In vero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28 del 2022, ha dichiarato illegittimo tale precetto normativo laddove lo stesso prevede che il valore giornaliero ai fini della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. (ovvero 250,00 euro al giorno) e non può superare dieci volte tale ammontare, anziché il valore giornaliero non può essere inferiore a 75,00 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p. Peraltro, occorre anche considerare che, successivamente al richiamato intervento della Corte Costituzionale, è stato introdotto nella stessa legge n. 689 del 1981, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 134 del 2021, l'art. 56 -quater, applicabile dalla data del 30 dicembre 2022 anche ai procedimenti pendenti in omaggio al generale principio del favor rei, per il quale ai fini del ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e deve in particolare corrispondere alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.

Inoltre, specifica il secondo comma della stessa norma, che il giudice, nel determinare la pena pecuniaria, dovrà tenere conto dei parametri di cui all'art. 133-bis c.p. L'esigenza di tali complessive valutazioni impedisce, dunque, a questa Corte di procedere direttamente al ricalcolo della pena pecuniaria, fermo restando che, in assenza di ricorso sul punto, si è ormai formato il giudicato c.d. progressivo sulla penale responsabilità dell'imputato. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte competente a celebrare il giudizio di appello.

La Corte competente, considerato che il furto aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede è divenuto, per effetto della stessa riforma realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, procedibile a querela di parte, che non risulta presentata da nessuna delle persone offese, dovrà inoltre in via preliminare procedere agli incombenti di cui all'art. 85 del medesimo decreto.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso in Roma il 10 mar