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Sentenza — n. 18811/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for failure to properly evaluate scientific anthropometric evidence versus police testimony.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18811/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's decision, which had upheld a conviction based on conflicting evidence. The appellant argued that the lower court improperly dismissed scientific anthropometric expert testimony in favor of a police officer's identification despite the expert's finding that surveillance footage was too low-resolution for comparison. The court ruled that the appellate judges failed to rigorously evaluate the scientific evidence against established standards and did not adequately justify why the police witness's statement outweighed the expert's opinion regarding image quality.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.p.; Art. 173 c.p.p.: The court of appeal must rigorously evaluate scientific evidence according to established canons, ensuring the assessment respects the principle of contradiction and does not arbitrarily dismiss expert testimony in favor of witness statements without specific justification.

Parole chiave

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anthropometric evidence scientific proof evaluation appellate court duty contradictory testimony video surveillance quality criminal conviction annulment Daubert standards scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 116 c.p.p.
Art. 173 c.p.p.
Francesco Oddo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Decree-Law 28 October 2020, n. 137
Law 18 December 2020, n. 176
Decree-Law 31 October 2022, n. 162
Law 30 December 2022, n. 199

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini
2786), canoni che, nell'elaborazione proposta da Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv.
Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox
Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto
Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali
210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARANZANO CARMELO nato a PALERMO il 04/09/1991 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Oddo, nel senso dell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 22/11/2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 03/12/2018 con la quale il Tribunale di Palermo aveva dichiarato Carmelo Maranzano responsabile dei reati di furto pluriaggravato di un motociclo ai danni di Massimo Schinocca (capo a) e di ricettazione di un veicolo provento di furto ai danni di Maria Grazia Inzerillo (capo b) e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 400 di multa.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione Carmelo Maranzano, attraverso il difensore Avv. Francesco Oddo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza della legge penale e vizi di motivazione. La sentenza impugnata non ha congruamente risposto al motivo di appello relativo alla sussistenza del reato sub a) alla luce della prova scientifica rappresentata dalla perizia antropocentrica espletata in primo grado, che aveva ritenuto impossibile comparare le immagini dell'autore del delitto con l'imputato a causa della mutata conformazione dei luoghi ripresi dal sistema di videosorveglianza e alla bassa risoluzione e qualità dei filmati, che non permettevano l'estrazione di informazioni utili per una corretta esecuzione di un esame comparativo.

I giudici di merito hanno invece valorizzato le dichiarazioni del Sovr. Capo Lucia Alba Scarpello, che ha riferito di aver riconosciuto, senza ombra di dubbio, l'imputato perché le immagini erano chiarissime, ma tale affermazione contrasta con le risultanze di cui alla perizia.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Tonnaso Epidendio ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre l'Avv. Francesco Oddo ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Con riferimento al reato di cui al capo a), la Corte distrettuale dà atto, sulla scorta della motivazione della sentenza di primo grado, dell'esito della perizia antropometrica (secondo cui era impossibile, in base alla mutata conformazione dei luoghi ripresi dal sistema di video sorveglianza del Commissariato Porta Nuova e alla bassa risoluzione e qualità delle immagini estratte dai filmati, che non permettevano l'estrazione delle informazioni utili per una corretta esecuzione dell'esame comparativo rispetto all'imputato) e delle dichiarazioni del Sovr.

Capo Lucia Alba Scarpello, che aveva riferito di aver riconosciuto senza ombra di dubbio l'imputato perché le immagini dei filmati erano chiarissime. La sentenza impugnata valorizza tali dichiarazioni, rilevando, per un verso, la piena attendibilità del teste di polizia e, per altro verso, che il dato scientifico non può essere "estremizzato" ai limiti dell'irragionevolezza, dovendosi tener conto della maggiore capacità percettiva sensoriale dell'essere umano nella visualizzazione e nell'identificazione delle immagini (soprattutto se riferita a un soggetto conosciuto e allo stato originale dei luoghi), che, secondo il giudice di appello, consente di attribuire piena attendibilità al riconoscimento della persona anche in presenza di un esito negativo della perizia antropometrica.

3. Nei termini in estrema sintesi indicati, la motivazione della sentenza impugnata non è immune dai vizi denunciati. 3.1. In premessa, però, mette conto ribadire quanto sottolineato dalle Sezioni unite di questa Corte, ossia che «presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise). In questa prospettiva, la regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" «impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf.

Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280). In forza della regola c.d. BARD, la motivazione della decisione di condanna deve dar conto dell'attitudine confermativa attribuibile agli elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria, anche attraverso la dimostrazione dell'incapacità della tesi alternativa di inficiarne la forza logica, pur solo esprimendo un ragionevole dubbio sulla prima; profilo, questo della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", ben messo a fuoco dalla giurisprudenza di legittimità lì dove precisa che detta regola «impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del "dubbio" e comporta che la verifica dell'ipotesi accusatoria da parte del giudicante deve essere effettuata in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (l'autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)» (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245879).

Corollario evidente dei princìpi di diritto richiamati è la necessaria completezza dell'esame del giudice di tutti i dati conoscitivi acquisiti al processo, assecondando quell'istanza di «massimizzazione dell'informazione», intesa non certo quale informe accumulo di dati probatori, ma quale veicolo per la più stringente «continua integrazione delle opposte ipotesi ricostruttive» (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Thyssenkrupp, Rv. 261103-15): come si vedrà, è proprio questa completezza dell'esame del compendio probatorio il profilo della motivazione della sentenza impugnata che presta il fianco a rilievi critici.

In linea con i princìpi di diritto richiamati è l'affermazione delle Sezioni unite quando hanno avuto modo di rimarcare che l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria e, quindi il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, neutralizzano l'ipotesi accusatoria, con il conseguente esito assolutorio stabilito dall'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002): in questa prospettiva, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449).

4. Ciò premesso, le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata a sostegno del giudizio di maggior "affidabilità" rivestito dall'individuazione fotografica del Sovrintendente di polizia rispetto alle risultanze della perizia antropometrica presentano un connotato di assertività, correlato al mancato approfondimento di profili rilevanti. 4.1. Quanto alla perizia antropometrica, la Corte distrettuale si è sottratta al suo apprezzamento sulla base dei canoni di valutazione della prova scientifica delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, soprattutto sulla scorta dei cc.dd. canoni Daubert (dalla sentenza nordamericana Daubert vs Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579, 113 S. Ct. 2786), canoni che, nell'elaborazione proposta da Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943-4, chiamano in causa, tra l'altro, l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca, nonché il grado di consenso che la tesi (nel caso di specie, il tipo di perizia espletata) raccoglie nella comunità scientifica.

I criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità segnano il percorso che il giudice di merito deve seguire nella valutazione della prova scientifica, attraverso le coordinate di riferimento che «dovranno essere quelle afferenti al principio del contraddittorio ed al controllo del giudice sul processo di formazione della prova, che deve essere rispettoso di preordinate garanzie, alla cui osservanza deve essere, rigorosamente, parametrato il giudizio di affidabilità dei relativi esiti» (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264860 — 3).

Nella valutazione della perizia antropometrica, la sentenza impugnata ne sancisce una minor attendibilità rispetto alla testimonianza dell'esponente della Polizia di Stato sulla base di valutazioni astrattizzanti e non puntualmente correlate al metodo valutativo sinteticamente richiamato. 4.2. D'altra parte, la sentenza impugnata, nella prospettiva della valorizzazione della ricognizione operata dal Sovr. Capo Scarpello, sottolinea che l'imputato e lo stato originario dei luoghi erano dalla stessa conosciuti. Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la divaricazione valutativa tra il teste di polizia e il perito, prima ancora di chiamare in causa l'individuazione dell'imputato, si incentra sulla qualità dei filmati e delle immagini, chiarissimi secondo Scarpello, mentre del tutto inidonei a consentire l'identificazione, secondo il perito, a causa della bassa risoluzione e qualità delle immagini.

In ordine a tale divaricazione la sentenza impugnata non giustifica, con la necessaria specificità, la maggior affidabilità del teste di polizia rispetto a quella dell'esperto confluita nella perizia antropometrica, laddove la qualità delle immagini corrisponde a un dato, per così dire, prodronnico rispetto all'identificazione dell'imputato. Anche sotto questo profilo, dunque, la motivazione non è esente dai vizi denunciati.

5. Pertanto, limitatamente al capo a), la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333) e procedendo altresì alla verifica della sussistenza della condizione di procedibilità della querela.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnat