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Sentenza — n. 18803/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18803/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18803/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza emessa il 3 ottobre 2018, aveva condannato Bafile Luciano, Piccoli Angelo e Onesti Marco per il reato di cui agli artt. 81 e 582-585-583 cod. pen., commesso (in data 29 marzo 2014) in danno di Vallocchia Mauro e Vallocchia Candido. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, al termine di una partita di calcio, per motivi legati al tifo per la propria squadra, i tre imputati avrebbero aggredito le due persone offese, cagionando a Vallocchia Mauro lesioni giudicate guaribili in 50 giorni e a Vallocchia Candido lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Regesto Legislator

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artt. 578 cod. proc. pen, art. 110 cod. pen, artt. 110 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 533 cod. proc. pen, articolo 2043 cod. civ; Sentenza — n. 18803/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla regola dell'<<oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dall'Onesti, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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postumi d'infortunio vittima corresponsabilità della vittima capacità di stare in giudizio attendibilità dei testimoni violenza domestica

Disposizioni normative citate

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artt. 578 cod. proc. pen
Con un secondo motivo deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 578 cod. proc. pen.
art. 110 cod. pen
Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 110 cod. pen.
artt. 110 cod. pen
Marco Femminella, per Piccoli Angelo, si compone di due motivi, con i quali deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Con tali motivi, i ricorrenti, invero, hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod.
art. 533 cod. proc. pen
264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen.
articolo 2043 cod. civ
Appare, d'altronde, evidente che le lesioni lievi cagionate a Vallocchia Candido costituiscano un illecito civile ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAFILE LUCIANO nato a L'AQUILA il 11/01/1962 PICCOLI ANGELO nato a L'AQUILA il 26/11/1955 ONESTI MARCO nato a PESCARA il 16/09/1965 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza emessa il 3 ottobre 2018, aveva condannato Bafile Luciano, Piccoli Angelo e Onesti Marco per il reato di cui agli artt. 81 e 582-585-583 cod. pen., commesso (in data 29 marzo 2014) in danno di Vallocchia Mauro e Vallocchia Candido. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, al termine di una partita di calcio, per motivi legati al tifo per la propria squadra, i tre imputati avrebbero aggredito le due persone offese, cagionando a Vallocchia Mauro lesioni giudicate guaribili in 50 giorni e a Vallocchia Candido lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza pronunziata il 22 marzo 2022, ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di lesioni commesso in danno di Vallocchia Candido, essendo il reato estinto per prescrizione, nonché riconoscendo a tutti gli imputati le attenuanti generiche e i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.

3. Il ricorso dell'avv. Fabio Alessandroni, per Bafile Luciano, si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto che le dichiarazioni rese dalle persone offese sarebbero state riscontrate dalla testimonianza resa da Sebastiani Daniele. Tale valutazione, a parere del ricorrente, sarebbe palesemente in contrasto con il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste, che nulla avrebbe riferito in ordine alla presunta aggressione subita dalle persone offese, ma avrebbe affermato solo di avere visto il Bafile caduto per terra fuori dallo stadio e di essere intervenuto per sottrarre al Vallocchia Mauro una grossa pietra che questi aveva intenzione di scagliare contro il Bafile.

Palese, pertanto, sarebbe il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nella valutazione delle dichiarazioni del Sebastiani. 3.2. Con un secondo motivo deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 578 cod. proc. pen. e 2043 cod. civ. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello, nel dichiarare il non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato commesso in danno di Vallocchia Candido, si sarebbe limitata a verificare l'estinzione del reato per prescrizione, quando, invece, avrebbe dovuto compiutamente esaminare i motivi di impugnazione, atteso che tale valutazione era comunque necessaria al fine di mantenere ferme le statuizioni civili, che presupponevano comunque la sussistenza dell'illecito civile.

4. Il ricorso dell'avv. Antonio Valentini, per Onesti Marco, si compone di tre motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese dalle parti civili nonché su quelle rese dai testi Sebastiani, Migliaccio, Mastroiacono e D'Amelia. A suo parere, però, le dichiarazioni rese dalle persone offese sarebbero tra loro divergenti e alcun elemento di riscontro potrebbe esser desunto dalle dichiarazioni rese dagli altri testi, in quanto il Sebastiani non aveva affatto confermato di aver visto un'aggressione avvenuta con calci e pugni, il Migliaccio si era limitato a riferire di una discussione all'interno dello stadio tra gli imputati e Vallocchia Candido e le altre due testimoni avrebbero fornito una ricostruzione dei fatti estremamente confusa. 4.2.

Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 110 cod. pen. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe specificato quale sarebbe stato il contributo causale offerto dall'Onesti alla realizzazione del reato. 4.3. Con un terzo motivo, deduce la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Sostiene che l'istruttoria avrebbe fornito un quadro probatorio non univoco e comunque non idoneo a supportare una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio.

5. Il ricorso dell'avv. Marco Femminella, per Piccoli Angelo, si compone di due motivi, con i quali deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. 5.1. Con un primo motivo, sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente e inadeguata, non avendo affrontato le divergenze nelle deposizioni dei testi che, con l'atto di gravame, erano state evidenziate dall'appellante. Il ricorrente sostiene che l'istruttoria espletata non avrebbe consentito di pervenire con certezza alla compiuta identificazione del Piccoli e a ricostruire l'effettivo contributo causale da lui fornito alla realizzazione del reato. 5.2.

Con un secondo motivo sostiene che la Corte di appello, nel dichiarare il non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato commesso in danno di Vallocchia Candido, si sarebbe limitata a verificare l'estinzione del reato per prescrizione, quando, invece, avrebbe dovuto verificare specificamente la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile.

6. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

7. L'avv. Luca Conti, per la parte civile, ha presentato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi o di rigettarli.

5. L'avv. Marco Femminella, nell'interesse di Piccoli Angelo, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo del ricorso del Bafile, i tre motivi del ricorso di Onesti e il primo motivo del ricorso di Piccoli - che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi tra loro - sono inammissibili. Con tali motivi, i ricorrenti, invero, hanno articolato censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). In realtà, non deducono alcun effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offrono al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza. Va ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Quanto alla regola dell'<<oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dall'Onesti, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108).

Va, in ogni caso, evidenziato che la Corte territoriale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, ritenendo evidentemente "assorbite" le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti da lei ritenuta fondata. Al riguardo, va ribadito che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021;

Depretis, Rv. 281935). Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal teste Sebastiani Daniele, deve essere evidenziato che alcun travisamento di prova è riscontrabile, atteso che, dalla sentenza impugnata, non emerge affatto che i giudici abbiano attribuito alle sue dichiarazioni un significato diverso, assumendo che esse fossero perfettamente sovrapponibili a quelle rese dalle persone offese. I giudici, anzi, hanno evidenziato che le sue dichiarazioni erano frammentarie e reticenti; così come quelle del teste Migliaccio. Hanno, altresì, evidenziato che le testi Mastroiaco e D'Amena avevano assistito solo a una parte dell'intera vicenda.

Entrambi i giudici di merito, in realtà, hanno fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese da entrambe le persone offese, da loro ritenute pienamente attendibili e precisamente riscontrate dalle certificazioni mediche. Nella valutazione dei giudici di merito, le altre testimonianze, per i limiti sopra evidenziati, hanno avuto un rilievo del tutto marginale. Tale assunto rende evidente che le presunte incongruenze rappresentate dai ricorrenti in ordine alla valutazione di tali testimonianze - a prescindere dalla loro effettiva fondatezza - risulterebbero, in ogni caso, non decisive e inidonee a disarticolare il ragionamento posto dai giudici di merito a fondamento del giudizio di responsabilità.

Manifestamente infondate risultano le censure dei ricorrenti relative alla mancata identificazione del contributo causale fornito dai singoli imputati, atteso che i giudici di merito hanno specificato che all'aggressione avevano partecipato tutti e tre gli imputati, che avevano posto in atto una <<azione unitaria>>, precisando come tale circostanza risultasse in maniera precisa dalle dichiarazioni rese dalle persone offese e in particolare da quelle rese da Vallocchia Mauro (nella sentenza vengono indicate specificamente le pagine del verbale d'udienza in cui sono documentate le dichiarazioni in questione). 1.2.

Il secondo motivo del ricorso del Bafile e il secondo motivo del ricorso di Piccoli - che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi tra loro - sono manifestamente infondati. La Corte di appello, invero, ha proceduto a una ricostruzione del fatto unitaria, atteso che si trattava di un'unica vicenda che aveva provocato le lesioni a entrambe le persone offese, affrontando, poi, le questioni poste dagli appellanti in relazione a essa e specificamente rilevando che, dall'istruttoria espletata, emergeva in maniera certa anche la responsabilità degli imputati, ai fini civili, per le lesioni lievi cagionate a Vallocchia Candido.

Appare, d'altronde, evidente che le lesioni lievi cagionate a Vallocchia Candido costituiscano un illecito civile ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. I ricorrenti, altresì, sono tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle costituite parti civili, che vanno liquidate complessivamente in euro 7.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti 211 pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza