Italian Court dismisses appeal claiming mandatory half-sentence increase for recidivism is legally required.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's statement regarding a mandatory sentence increase was merely a factual assessment of the defendant's criminal capacity. The appellant argued that the appellate court incorrectly treated the statutory half-sentence increase as obligatory rather than discretionary. The court rejected this claim, noting that the increase is only possible, not necessary, and that challenging it would require an impermissible re-evaluation of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, co. 2, n. 2 c.p.; The court's description of a discretionary sentencing enhancement as obligatory does not constitute a legal violation when the underlying facts support the discretion to apply the maximum increase.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANE MASSIMO nato a NAPOLI il 14/04/1975 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Bologna, in data 8.7.2019, aveva condannato Pane Massimo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 496, c.p.p., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Pane lamentando erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 99, co. 2, n. 2), c.p., in quanto la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che, in conseguenza della ritenuta sussistenza della recidiva, di cui all'art. 99, co. 2, n. 2), c.p., l'aumento di pena della metà sia imposto dalla legge, laddove tale aumento non è affatto obbligatorio.
3. Con requisitoria scritta del 12.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché tale da sollecitare una rivisitazione dell'entità del trattamento sanzionatorio non consentita in questa sede. Il ricorrente non contesta la sussistenza della ritenuta recidiva ex art. 99, co. 2, n. 2), c.p., ma desume la denunciata violazione di legge dalla circostanza che la corte territoriale ha utilizzato l'espressione "l'aumento di pena della metà è dovuto ex art. 99, II co. n. 2", interpretandola come riconoscimento da parte del giudice di appello dell'obbligo di procedere a un aumento della metà sulla pena base, laddove, appare pacifico che. quando ricorre una sola delle circostanze di cui al comma secondo dell'art. 99, c.p., l'aumento della metà della pena base è solo possibile e non necessario, potendosi attestare anche al di sotto di tale soglia massima.
Si tratta, tuttavia, di un assunto dì natura meramente fattuale, in quanto, a fronte di una valutazione con cui la corte di appello, nel riconoscere l'esistenza della recidiva in questione, ha evidenziato puntualmente l'elevata capacità criminale dell'imputato, in uno con la sua "indole refrattaria al rispetto delle regole e l'inutilità delle precedenti esperienze giudiziarie", non può sostenersi, se non sollecitando una inammissibile rivalutazione nel merito, che l'aumento di pena della metà, consentito dall'art. 99, co. 2, n. 2), c.p., sia stato applicato perché ritenuto obbligatorio dalla corte di appello.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co