Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences for procedural and translation errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared both appeals against plea bargain sentences inadmissible. The first appellant argued for dismissal based on missing conditions, while the second claimed a violation of law due to untranslated court documents. The court rejected these claims because the legal grounds did not match the specific requirements for appealing a plea bargain and the translation issue was not a fatal nullity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 143 comma 2 c.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific defects regarding the defendant's will, and translation obligations only apply when the defendant's lack of Italian language knowledge is proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Bata Leon, nato in Romania, il 9/6/1979; Popescu Mechea Ionut Lucian, nato in Romania, il 17/1/1981; avverso la sentenza del 29/11/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Udine ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Bata Leon e Popescu Mechea Ionut Lucian le pene dagli stessi concordate per i reati loro rispettivamente contestati di furto pluriaggravato continuato consumato e tentato.
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati. Con il ricorso proposto nell'interesse del Bata vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 comma 2 c.p.p. Con il ricorso proposto nell'interesse del Popescu viene invece dedotta violazione di legge per la mancata rilevazione da parte del giudicante della nullità assoluta derivante dall'omessa traduzione in una lingua comprensibile all'imputato del decreto di giudizio immediato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Bata è inammissibile. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.
2. Anche il ricorso del Popescu è inammissibile, per plurimi motivi. Anzitutto deve rilevarsi che il ricorrente non ha eccepito che l'asserita nullità denunziata abbia refluito sull'espressione della volontà dell'imputato, talchè il vizio dedotto non rientra tra quelli per cui è consentito impugnare la sentenza di patteggiamento. In secondo luogo quella dedotta non è una nullità assoluta, bensì a regime intermedio (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Kovacs, Rv. 272861) e doveva dunque essere sollevata dinanzi al giudice del patteggiamento contestualmente alla presentazione della richiesta del rito alternativo e non per la prima volta con il ricorso per cassazione, risultando dunque sanata.
Infine va ribadito che l'obbligo di traduzione degli atti processuali elencati nell'art. 143 comma 2 c.p. sussiste soltanto qualora risulti che l'imputato non conosca la lingua italiana, non gravando sul giudice alcun onere di accertamento in proposito per il solo fatto che egli sia straniero (ex multis Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693; Sez. U, Sentenza n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717). Pertanto l'eccezione si rivela anche manifestamente infondata in quanto assume che la prospettata violazione di legge discenderebbe dal mancato accertamento della conoscenza della lingua italiana, senza che vengano indicate le ragioni per cui dovesse ritenersi che il Popescu sia esclusivamente alloglotta.
Eventualità peraltro contraddetta dalla circostanza che egli ha sottoscritto in favore del difensore la procura speciale per richiedere il rito alternativo redatta in lingua italiana.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa de