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Sentenza — n. 18492/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on arrest warrant and theft charge due to procedural and substantive errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18492/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the arrest warrant's procedural validity and the theft charge's qualification. The defendant argued for a special arrest procedure and the application of a leniency clause for returning stolen goods, while the prosecution contended the arrest followed standard rules and the goods were recovered by police. The court ruled that the public prosecutor did not need to use the special direct procedure for arrest validation and that the defendant's return of goods was not spontaneous, negating the leniency.

Regesto Legislator

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Art. 449 comma 1 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: The public prosecutor is not bound to use the special direct procedure for arrest validation if the ordinary procedure is followed within terms; leniency for returned goods requires spontaneous restitution, not police recovery.

Parole chiave

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arrest warrant validation special direct procedure theft aggravated spontaneous restitution procedural inadmissibility leniency clause police recovery perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 449 comma 1 c.p.p.
invece che al Tribunale senza rispettare i termini di cui all'art. 449 comma 1 c.p.p. Sotto altro profilo il ricorrente censura il denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.
Art. 558 comma 4 c.p.p.
449 comma 1 c.p.p., né l'art. 558 comma 4 dello stesso codice impongono al pubblico ministero di procedere obbligatoriamente nelle forme del rito direttissimo in caso di arresto in flagranza, anche se eventualmente sussistano i presupposti di legge per l'attivazione del rito speciale (ex multis Sez.
Art. 62 n. 4 c.p.
Sotto altro profilo il ricorrente censura il denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., posto che la refurtiva è stata restituita all'avente diritto.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
art. 449 comma 1 c.p
invece che al Tribunale senza rispettare i termini di cui all'art. 449 comma 1 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 7822 del 04/02/2010
558 comma 4 dello stesso codice impongono al pubblico ministero di procedere obbligatoriamente nelle forme del rito direttissimo in caso di arresto in flagranza, anche se eventualmente sussistano i presupposti di legge per l'attivazione del rito speciale (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 7822 del 04/02/2010.
Sez. 4, Sentenza n. 11701 del 01/12/2016
246281; Sez. 4, Sentenza n. 11701 del 01/12/2016, dep.
Sez. 2, Sentenza n. 29715 dei 21/06/2022
Sez. 4, Sentenza n. 5435 del 09/11/2018
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Raia Ciro, nato a Napoli, il 19/4/1957; avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Riccardi, il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Stasino Salvatore avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Macerata gli ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in riferimento al reato di furto pluriaggravato.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Sotto un primo profilo eccepisce la nullità dell'ordinanza genetica per non aver proceduto il pubblico ministero nelle forme del giudizio direttissimo, nonostante il reato contestato sia tra quelli per cui è previsto l'arresto obbligatorio, chiedendo la convalida dell'arresto al G.i.p. invece che al Tribunale senza rispettare i termini di cui all'art. 449 comma 1 c.p.p. Sotto altro profilo il ricorrente censura il denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., posto che la refurtiva è stata restituita all'avente diritto. Lamenta inoltre l'erronea qualificazione del fatto sotto il titolo del furto anziché sotto quello della truffa. Infine eccepisce il difetto di motivazione in merito all'attualità del ritenuto pericolo di reiterazione del reato.

3. Il difensore dell'indagato ha depositato memoria (formalmente qualificata come "motivi nuovi") con la quale ha ribadito ed ulteriormente argomentato i motivi di ricorso, insistendo nel loro accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Anzitutto è manifestamente infondata l'eccezione processuale relativa al mancato rispetto dei termini per la convalida dell'arresto. Anche dopo le modifiche apportate dalla I. n. 125 del 2008, infatti, né l'art. 449 comma 1 c.p.p., né l'art. 558 comma 4 dello stesso codice impongono al pubblico ministero di procedere obbligatoriamente nelle forme del rito direttissimo in caso di arresto in flagranza, anche se eventualmente sussistano i presupposti di legge per l'attivazione del rito speciale (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 7822 del 04/02/2010. Neccia, Rv. 246281; Sez. 4, Sentenza n. 11701 del 01/12/2016, dep. 2017, D'Agostino, Rv. 269849). Del tutto ritualmente, dunque, il pubblico ministero presso il giudice poi dichiaratosi incompetente ha scelto di attivare la procedura ordinaria di convalida, rispettandone i termini, anziché avviare il giudizio direttissimo.

3. Generici o manifestamente infondate sono le obiezioni relative alla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ed alla qualificazione giuridica del fatto. Quanto all'invocata attenuante deve infatti ribadirsi il consolidato insegnamento di questa Corte, per cui la stessa non è configurabile se la restituzione del bene illecitamente sottratto non è spontanea, ma consegue, come nel caso di specie, all'autonomo recupero dello stesso da parte delle forze dell'ordine che hanno proceduto all'arresto (ex multís Sez. 2, Sentenza n. 29715 dei 21/06/2022, Ndoy, Rv. 283684).

Con riguardo invece alla qualificazione giuridica, correttamente il Tribunale ha ritenuto configurabile il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento e non già quello di truffa, posto che lo spossessamento, sulla base di quanto esposto nell'ordinanza e non contestato dal ricorrente, è avvenuto invito domino, atteso che l'indagato ed il suo complice si sono direttamente impossessati della merce sottratta, simulando di essere gli incaricati al suo ritiro per vincere le resistenze del personale dell'esercizio in cui è avvenuto il furto (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 5435 del 09/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019).

4. Generiche sono infine le censure del ricorrente relative alle esigenze cautelari, che non si confrontano effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha infatti desunto logicamente l'attualità del pericolo di reiterazione dall'arresto nella flagranza del reato, le cui modalità, altrettanto logicamente, sono state ritenute sintomatiche, congiuntamente ai precedenti da cui è gravato, della dedizione dell'indagato ad attività criminose della stessa specie.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de