Ordinanza — n. 18489/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, del 19 ottobre 2022, il Tribunale di Torino ha applicato a Giuseppe Recupero la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato ascrittogli, di tentato furto in abitazione, pluriaggravato. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18489/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECUPERO GIUSEPPE nato a TORINO il 02/11/1974 avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; si è proceduto de plano
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, del 19 ottobre 2022, il Tribunale di Torino ha applicato a Giuseppe Recupero la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato ascrittogli, di tentato furto in abitazione, pluriaggravato.
2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Nei medesimi non è pertanto ricompresa la verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen.. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Z cc_ o Così deciso, in Roma il 7 marzo 2023.