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Sentenza — n. 18484/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18484/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18484/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARONI CHRISTOPHER SIMONE LUCANO nato a ROMA il 11/12/1971 avverso l'ordinanza del 03/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Cristopher Simone Luciano Faraoni è stato proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza del 3 ottobre 2022 con la quale il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 18484/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. È pervenuta atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sottoscritto dall'indagato.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ritiro della domanda di revisione perdita dell'interesse degno di protezione anticipi delle spese censure procedurali motivi di cassazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARONI CHRISTOPHER SIMONE LUCANO nato a ROMA il 11/12/1971 avverso l'ordinanza del 03/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Cristopher Simone Luciano Faraoni è stato proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza del 3 ottobre 2022 con la quale il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. È pervenuta atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sottoscritto dall'indagato.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per tale causa.

4. In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puija Rv. 282549 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deci