Cassation appeal dismissed due to the respondent's withdrawal of the case, eliminating any interest in the decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the respondent withdrew the case due to a lack of interest. The respondent, an accused person, submitted a letter of renunciation, rendering the legal interest necessary for the cassation proceeding nonexistent. Consequently, the Court ruled that the appeal could not proceed as the respondent no longer had a stake in the outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n. 137: A cassation appeal is inadmissible if the respondent withdraws the case, as the subsequent loss of interest constitutes a cause not attributable to the appellant that precludes any judgment on merits or cost allocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROIETTI NADIA nato a CERRETO LAZIALE il 01/10/1945 avverso l'ordinanza del 03/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Nadia Proietti è stato proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza del 3 ottobre 2022 con la quale il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato,, 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. È pervenuta atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sottoscritto dall'indagatq, 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per tale causa.
4. In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puija Rv. 282549 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il