Sentenza — n. 18074/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Giordano Giovanni per il furto di energia elettrica; mentre ha ridotto la pena inflitta. Avverso l'indicata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. Contesta: - l'esclusione della esimente dello stato di necessità; - il giudizio di bilanciamento, espresso in termini di mera equivalenza, anziché di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; - il mancato riconoscimento della,circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 18074/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. Contesta: - l'esclusione della esimente dello stato di necessità; - il giudizio di bilanciamento, espresso in termini di mera equivalenza, anziché di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; - il mancato riconoscimento della,circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIORDANO GIOVANNI nato a PALERMO il 25/11/1970 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Francesco Di Giovanna, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Giordano Giovanni per il furto di energia elettrica; mentre ha ridotto la pena inflitta.
2. Avverso l'indicata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. Contesta: - l'esclusione della esimente dello stato di necessità; - il giudizio di bilanciamento, espresso in termini di mera equivalenza, anziché di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; - il mancato riconoscimento della,circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. I motivi sullo stato di necessità e sul giudizio di bilanciamento sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 sul primo punto e pag. 3 sul secondo). Il motivo sull'art. 62, n. 4, cod. pen. è inedito.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co