Sentenza — n. 18067/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARGENTO FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 22/11/1965 ARGENTO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 10/12/1990 ARGENTO MICHELE nato a LAMEZIA TERME il 24/09/1995 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18067/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARGENTO FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 22/11/1965 ARGENTO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 10/12/1990 ARGENTO MICHELE nato a LAMEZIA TERME il 24/09/1995 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette:
a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao DjAquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
b) una memoria nell'interesse della parte civile, che ha insistito per il rigetto del ricorso;
c) una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, nell'interesse dei ricorrenti Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 giugno 2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni Francesco Argento, Giuseppe Argento e Michele Argento, avendoli ritenuti responsabili di lesioni aggravate dall'uso di arma impropria in danno di Sandro Antonio De Leo.
2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso di Francesco Argento e di Michele Argento 3.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si lamentano vizi motivazionali e violazione degli art. 52 e 55, quarto comma, cod. pen., sottolineando che la decisione della Corte territoriale era contraddittoria rispetto alla sentenza che aveva condannato il De Leo per il reato di lesioni in danno degli Argento, non si confrontava con la relativa censura e non considerava che Francesco Argento era riuscito a disarmare il De Leo, solo quando la pistola impugnata da quest'ultimo si era inceppata, approfittando di una situazione non irreversibile. In tale contesto, aggiunge il ricorso, il mero allontanamento non avrebbe impedito al De Leo di tornare a sparare qualora fosse riuscito a ripristinare la funzionalità dell'arma. 3.2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di confrontarsi con le censure con le quali si era contestata la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, n. 1 e n. 4, cod. pen.
4. Ricorso di Giuseppe Argento 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso morale dell'imputato, il quale, ferito dallo sparo del De Leo, si era avvicinato al padre Francesco e al fratello Michele, senza dare alcun apporto all'azione in corso. 4.2. Il secondo e il terzo motivo sono speculari al primo e al secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse dei coimputati.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176:
a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao D'Aquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
b) una memoria nell'interesse della parte civile, che ha insistito per il rigetto del ricorso;
c) una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, nell'interesse dei ricorrenti.Considerato in diritto 1. Il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di Francesco e Michele Argento è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. La prospettazione difensiva secondo la quale l'uso dell'arma da parte del De Leo sarebbe avvenuta quando ancora non si era verificata l'aggressione in danno di quest'ultimo da parte degli Argento è smentita, prima ancora che dalla ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado sulla base delle s.i.t. e delle riprese di videosorveglianza, persino dagli stessi atti di appello degli imputati, nei quali si legge che, dopo l'alterco verbale avvenuto sul lungomare (qui non importa rilevare se ne fosse derivato un inseguimento del De Leo da parte degli Argento - secondo quanto osserva la sentenza di primo grado, valorizzando le riprese di un impianto di videosorveglianza - o, secondo quanto gli atti di appello affermando, un volontario allontanamento di tutti i protagonisti in un luogo più defilato), di fatto gli Argento avevano circondato il De Leo "senza peraltro stargli addosso": quindi "Francesco Argento aveva preso, da tergo, lo stesso De Leo e subito dopo, in concomitanza dell'atto di quest'ultimo di divincolarsi dalla presa, era partito un primo sparo, che aveva attinto" la moglie del De Leo, con le ulteriori conseguenze lesive, prima in danno di Giuseppe De Leo, ferito ad un orecchio, e poi del De Leo, aggredito con le incontestate modalità esaminate nel presente procedimento.
Sono dunque gli stessi atti di appello a documentare l'iniziativa aggressiva degli Argento, laddove quanto riferito dal teste La Grotteria, come puntualmente osservato dalla sentenza di primo grado e come emerge ancora dagli atti di appello, si colloca in un momento successivo all'esplosione dei colpi di pistola. Ne discende, in primo luogo, che esattamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dei presupposti della legittima difesa, giacché la scriminante non è invocabile da 'chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256016 - 01).
In ogni caso, solo in termini assertivi, i ricorrenti affermano che la loro azione aggressiva sarebbe proseguita nonostante il permanere della situazione di pericolo, posto che l'inceppamento dell'arma avrebbe potuto essere superato in seguito. Le sentenze di merito hanno, al contrario, sottolineato che l'aggressione si è sviluppata quando ormai il De Leo era a terra inerte. Le argomentazioni della Corte territoriale dimostrano che è stata presa in considerazione la ricostruzione dei fatti posta a base della sentenza di condanna del De Leo, giungendo a conclusioni coerenti con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di lesioni volontarie, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione (Sez. 5, n. 47589 del 04/10/2019, F., Rv. 277154 - 01).
D'altra parte, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, l'assenza dei presupposti della scrinninante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, De Domenico, Rv. 279344 - 02).
2. Per ragioni di ordine logico, va esaminato il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Argento, il quale lamenta che la Corte territoriale non avrebbe affrontato il tema, sollevato con l'atto di appello, della non configurabilità del concorso morale nell'azione aggressiva del padre e del fratello. E, tuttavia, la Corte territoriale, riprendendo le conclusioni della sentenza di primo grado, ha ritenuto che il concorso di Giuseppe Argento sia stato anche di tipo materiale: si legge, infatti, che "gli Argento hanno continuato a 'picchiare' il De Leo, nonostante fosse steso a terra inerte". Le doglianze sono pertanto generiche e prive di correlazione con la portata della decisione.
3. Il secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di Francesco e di Michele Argento e il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Argento sono inammissibili, in quanto, diversamente da quanto affermato in ricorso, la sentenza impugnata ha esaminato le doglianze relative alla ritenuta sussistenza delle due circostanze aggravanti indicate, valorizzando la banalità dell'originario litigio verbale e la crudeltà dell'azione aggressiva.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte