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Sentenza — n. 18064/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18064/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18064/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: BERTAZZO MARCO nato a VARESE il 22/09/1997 DELPINI STEFANO nato a GALLARATE il 28/08/1997 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. PASQUALE SERRAO D'AQUINO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito l'avvocato MARIO ZANCHETTI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa Corte con sentenza n. 39765 del 12 ottobre 2021, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 23 giugno 2022, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto Marco Bertazzo e Stefano Delpini dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 1 I. 895 del 1967, loro contestato, per avere fabbricato "bombe molotov".

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 18064/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao D'Aquino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché memoria nell'interesse degli imputati, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi esplosivi e articoli pirotecnici abuso di materiali contrabbando di guerra armi chimiche oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
39765 del 12 ottobre 2021, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 23 giugno 2022, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto Marco Bertazzo e Stefano Delpini dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: BERTAZZO MARCO nato a VARESE il 22/09/1997 DELPINI STEFANO nato a GALLARATE il 28/08/1997 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. PASQUALE SERRAO D'AQUINO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito l'avvocato MARIO ZANCHETTI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa Corte con sentenza n. 39765 del 12 ottobre 2021, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 23 giugno 2022, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto Marco Bertazzo e Stefano Delpini dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 1 I. 895 del 1967, loro contestato, per avere fabbricato "bombe molotov".

2. La sentenza rescindente, dopo avere ricordato che, per giurisprudenza costante, le bottiglie molotov sono parificate alle armi da guerra, in ragione della micidialità conseguente al liquido infiammabile di cui sono riempite e alla presenza dello stoppino che, al momento dell'impatto, dà fuoco e incendia l'ordigno con notevole capacità di propagazione delle fiamme (Sez. 2, n. 1622 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254451; Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009, Rv. 243376; Sez. 1, n. 17218 del 22/02/2001, Rv. 218763; Sez. 1, n. 6534 del 05/04/1991, Rv. 187633; Sez. 1, n. 1311 del 16/10/1990, Rv. 186716), ha osservato che la sentenza di secondo grado, nel confermare la decisione del Tribunale, non aveva adeguatamente affrontato il tema sollevato con i motivi di appello, ossia se potessero considerarsi vere e proprie bottiglie molotov i manufatti rudimentalmente realizzati dagli imputati.

3. La Corte d'appello di Milano, in sede di rinvio, ha osservato che, sebbene non fosse dubbio che gli ordigni fabbricati dagli imputati presentassero alcune delle caratteristiche tipiche delle molotov (bottiglie di vetro, benzina, stoppino in tessuto jeans), tuttavia, tenuto conto del modesto quantitativo di liquido infiammabile (poco più di un litro di benzina suddiviso in cinque bottiglie) e delle caratteristiche dei locali in cui esse erano state utilizzate, non era possibile affermare con sicurezza con gli ordigni potessero ricondursi alla categoria delle armi da guerra.

4. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi prospettati unitariamente con i quali si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la Corte territoriale aveva omesso di considerare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di micidialità della specifica categoria di ordigni costituita dalle bottiglie molotov e di valutare il materiale probatorio, costituito:

a) dall'annotazione del 23 dicembre 2015, incontestata dalla difesa, dalla quale emergeva che gli imputati avevano confezionato alcune bottiglie che erano state fatte esplodere in un capannone in disuso;

b) dal verbale di sequestro del reparto investigativo dei carabinieri di Varese, dal emerge il rinvenimento di frammenti di vetro e altri materiali combusti;

c) dal verbale di rilievi tecnici del medesimo reparto, dal quale emerge che sul pavimento del capannone erano presenti tracce di combustione;

d) dalle videoimmagini rinvenute sul cellulare di Alessandro Giani, dalle quali emergeva che quest'ultimo, all'interno del medesimo capannone, pochi giorni prima dei fatti e in compagnia degli imputati, aveva lanciato contro il muro una molotov che era esplosa e che lo stesso Delpini, in altro frangente, aveva lanciato una molotov che si era rotta nell'impatto con il terreno, prendendo fuoco.

5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao D'Aquino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché memoria nell'interesse degli imputati, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto.

6. All'udienza del 2 marzo 2023 si è svolta la trattazione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Le conclusioni alle quali la Corte territoriale è giunta non mettono in discussione i principi della giurisprudenza di questa Corte che conducono alla inclusione delle bottiglie molotov tra i congegni micidiali e alla loro qualificazione come armi da guerra (v., ad es., Sez. 1, n. 34853 del 12/05/2021, Braz, Rv. 281892 - 0), ma, alla stregua del principio di offensività, si fondano, ben più che su astratte considerazioni morfologiche, sulla concreta e minima quantità di benzina presente nelle stesse. In disparte, pertanto, altre condotte che non si collocano nel fuoco dell'imputazione, l'inidoneità degli oggetti fabbricati a incendiarsi è il risultato di un accertamento condotto sulle bottiglie rinvenute che non presenta alcun profilo di illogicità in punto di fatto. P.Q