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Sentenza — n. 18061/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of translation for defendant under residence obligation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cristian Ovreca inadmissible, rejecting his claim that the appellate trial was null due to lack of translation. Although Ovreca argued he was detained and required translation under Articles 178 and 179 of the Code of Criminal Procedure, the court found he was merely subject to a residence obligation in Rome. The court reasoned that since the trial occurred in his place of residence, no translation authorization was legally necessary for his attendance.

Regesto Legislator

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Art. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.; The requirement for translation of the accused applies only when they are detained or unable to appear, not merely when subject to a residence obligation in the jurisdiction where the trial is held.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Translation of Accused Residence Obligation Appellate Trial Validity Nullity of Proceedings Code of Criminal Procedure Detention Status diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
pen., ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
pen., in Roma il 16/11/2021, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. riduceva la pena nei confronti dell'imputato.2.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., in Roma il 16/11/2021, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ovreica Cristian, nato in Romania il 03/03/1980, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 30/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica in data 23/11/2021, con cui Cristian Ovreca era stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., in Roma il 16/11/2021, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. riduceva la pena nei confronti dell'imputato.2. Cristian Ovreca ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Maria Giuseppina Lo Iudice, deducendo un unico motivo, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norma processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 178 lett.

c) e 179 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto il giudizio di appello era stato celebrato senza che l'imputato, detenuto e non rinunciate a comparire, venisse tradotto; l'imputato, al contrario, in sede di richiesta di trattazione orale, aveva chiesto di partecipare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Cristian Ovreca è manifestamente infondato. Il giudizio nei confronti del ricorrente è stato definito con rito abbreviato e, come risulta dagli atti processuali e dalla sentenza di primo grado, l'imputato risultava sottoposto ad obbligo di dimora in Roma, obbligo applicato all'esito dell'udienza di convalida. In riferimento all'udienza del 30 giugno 2002, inoltre, la difesa aveva fatto istanza di trattazione orale rappresentando che l'imputato voleva partecipare all'udienza. Evidentemente, alla luce della misura cui l'imputato risultava sottoposto - obbligo di dimora nel comune di Roma -, l'Ovreca non necessitava di alcuna autorizzazione dell'A.G. per recarsi in udienza, essendo stato il processo a suo carico trattato innanzi al Tribunale di Roma.

Appare, quindi, veramente difficile comprendere a quale nullità si riferisca la difesa nel caso di specie, risultando la relativa eccezione palesemente destituita di fondamento. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17/02/2023 Il Consigliere este