Sentenza — n. 18045/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa il 25 gennaio 2022 confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, che aveva accertato la responsabilità penale di Pamela Lazzari per il delitto di furto aggravato all'interno di una gioielleria. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Pamela Lazzari consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 130 cod. proc. pen, art. 69 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 18045/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAZZARI PAMELA nato a LANCIANO il 31/08/1987 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rideterminare la pena con rigetto nel resto del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato GIANLUIGI AMOROSO, nell'interesse della ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa il 25 gennaio 2022 confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, che aveva accertato la responsabilità penale di Pamela Lazzari per il delitto di furto aggravato all'interno di una gioielleria.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Pamela Lazzari consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo e il secondo motivo deducono violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe errato nel non ritenere fondato il motivo di impugnazione con il quale la ricorrente lamentava il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, inaudita altera parte, in ordine al riconoscimento della recidiva contestata. La discrepanza fra dispositivo e motivazione si risolve con la prevalenza del primo, salva la possibilità di correzioni che non determino una modifica sostanziale della decisione.
4. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 63, comma 4, cod. pen. e 99 comma 6, cod. pen. La Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione predetta in quanto l'aumento per la recidiva supera il cumulo delle pene risultati dalla somma delle condanne precedenti.
5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibili i primi due motivi, nonché accogliersi il terzo con annullamento senza rinvio della sentenza.
6. Il difensore del ricorrente ha insistito con conclusioni scritte per l'accogliento del ricorso.
7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo e il secondo motivo sono strettamente connessi e vanno trattati unitariamente. In vero, è pacifico il principio per cui — Sez. 6, n. 12911 del 14/03/2013, Canaj, Rv. 255133 - 01 — non costituisce errore materiale, riparabile con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., ma errore giuridico emendabile all'esito di impugnazione, l'affermazione della recidiva nonostante che l'imputato sia incensurato; come pure non può rimediarsi attraverso la procedura di correzione di errori materiali alla mancata contestazione nel decreto di fissazione dell'udienza e nella successiva sentenza di applicazione della pena, della recidiva precedentemente indicata nell'avviso di conclusione delle indagini, trattandosi di una modifica sostanziale del contenuto della sentenza (Sez. 1, n. 26807 del 29/05/2008, Torni, Cc.
Rv. 240699 - 01). Ma nel caso in esame deve rilevare questa Corte come sia fallace il presupposto dei motivi di ricorso e come lo stesso renda di fatto inammissibile anche il motivo di appello sul punto. In vero, nei casi ora richiamati, che hanno impegnato la Corte di cassazione ad escludere che sia suscettibile di correzione quale errore materiale, la recidiva non era contestata: diversamente nel caso in esame, dalla intestazione della sentenza di primo grado, ove è riprodotto il capo di imputazione con l'esplicito riferimento alla «recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Lazzari Pamela» e anche dall'atto di appello, che riferisce della « recidiva contestata », nonché dal ricorso ora in esame che lamenta l'intervenuta disapplicazione implicante la rituale contestazione, emerge con chiarezza la contestazione formale della recidiva con l'originaria imputazione, per altro richiamata anche dal primo giudice al fol. 10 della sentenza.
Di conseguenza, nel dispositivo, che costituisce l'espressione di volontà del Giudice e anticipa, in caso di motivazione differita, le ragioni della decisione, a fronte della originaria contestazione della recidiva, andava solo indicato il caso in cui fosse intervenuta la disapplicazione o la stessa non fosse stata ritenuta sussistente. Infatti il dispositivo, ai sensi dell'art. 546, comma 1, lett.
f) cod. proc. pen. deve dare conto in sintesi della decisione in rapporto all'imputazione, che infatti deve essere indicata in sentenza ai sensi della lett.
e) della medesima norma. Dalla comparazione fra imputazione e dispositivo si coglie la sintesi della decisione e nel dispositivo deve provvedersi a indicare ogni modifica della decisione rispetto alla imputazione: è di tutta evidenza che se quanto contestato non viene modificato, nulla va indicato in dispositivo in caso di condanna e che, quindi, se la recidiva contestata era ritenuta sussistente e non disapplicata, nulla è a indicarsi nel dispositivo.Ne consegue, nel caso in esame, che il motivo di ricorso, e prima quello di appello, risultavano caratterizzati da assoluta aspecificità, in quanto davano per presupposto una disapplicazione di recidiva che non può certamente trarsi dall'omissione di qualsiasi riferimento, in dispositivo, alla recidiva già contestata, della quale evidentemente il giudice ha invece tenuto conto.
Pertanto il motivo di appello, come anche quello ora proposto, risulta assolutamente non correlato al dispositivo e alla motivazione del primo grado, che invece erano reciprocamente coerenti fin dall'origine, anche prima della correzione di errore materiale. Ne consegue la genetica aspecificità dei motivi di ricorso e di appello in quanto difetta la puntuale correlazione con il contenuto della sentenza di primo grado (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201).
3. Il terzo motivo è precluso. Il motivo ora proposto risulta del tutto precluso, in quanto non era stato avanzato anche in appello, impedendo alla Corte territoriale di pronunciarsi a riguardo e definire il trattamento sanzionatorio in modo più esplicito. Infatti, l'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta con ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale" (Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017.
Musumeci, Rv. 269748 - 01: nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che aveva prospettato per la prima volta e con motivi nuovi l'erronea applicazione della regola di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. da parte del giudice di primo grado, osservando come si trattasse di questione non rilevabile d'ufficio ma che avrebbe dovuto essere oggetto di doglianza in sede di appello, atteso che, nonostante l'erroneo calcolo dell'aumento effettuato per la recidiva, la pena finale non era comunque diversa, né esorbitante dalla previsione legale).
Che nel caso in esame non si verta in ipotesi di pena illegale emerge anche dal pronunciamento recentissimo delle Sezioni Unite che hanno affermato i motivazione al punto 14.4.2. e s.: «Deve, quindi, ritenersi che, sia pur nel rispetto dei limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti del codice penale per le singole tipologie di pene, e dagli artt. 65 e seguenti del codice penale per il caso del concorso di circostanze, la contestazione di circostanze incida sulla determinazione della pena in astratto legale, a seconda dei casi aumentando o diminuendo (entro i predetti limiti) la pena edittale prevista dalla norma incriminatrice che di volta in volta si assume violata.
Ne consegue che, in caso di concorso di circostanze eterogenee, a prescindere dal concreto esito del giudizio di bilanciamento (disciplinato dall'art. 69 cod. pen.),i valori estremi astratti che connotano la legalità della pena, entro i quali il giudice può esercitare la sua valutazione discrezionale concreta, sono rappresentati, nel rispetto dei limiti astratti innanzi richiamati, dal minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata e dal massimo della pena prevista per la fattispecie aggravata. 14.4.3. Soltanto in presenza della violazione dei predetti limiti la pena in concreto irrogata dal giudice risulterebbe "illegale"; diversamente, la pena determinata entro i predetti limiti, ma in violazione delle disposizioni dettate dall'art. 69 cod. pen. risulterebbe meramente "illegittima", ma non anche "illegale"» (in motivazione, Sez.
U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). Nel caso in esame, la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione, in rftgione delle circostanze aggravanti predette e dell'aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen., risultava assolutamente contenuta rispetto al massimo edittale previsto dall'art. 624-bis, comma 3, cod. pen. che ratione temporis prevedeva la pena massima di anni 13 e mesi quattro di reclusione. Pertanto a fronte della sola illegittimità della pena rileva il motivo precluso. Quanto alla natura preclusa del motivo, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.
Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368).
4. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali