Sentenza — n. 17854/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIRAINO GAETANO MARIO nato a CERDA il 28/08/1966 avverso la sentenza del 22/03/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato generale, dott. Piero Gaeta, il quale ha concluso per l'annullamento limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Gaetano Mario Piraino viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 marzo 2022, con la quale il Tribunale di Termini Imerese, oltre ad applicare all'imputato la pena concordata in relazione ai delitti contestatigli, ha disposto la confisca e distruzione di quanto in giudiziale sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 17854/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, la sentenza di patteggiamento non è sorretta da alcuna motivazione, neppure espressa mediante formule di stile, al punto che resta ignoto persino l'ammontare della somma oggetto del sequestro, e poi confiscata, poiché l'entità di essa si trae solo da quanto dedotto nel presente atto di impugnazione. Ciò posto, la sentenza va annullata con rinvio, limitatamente a tale profilo, dal momento che esso, non costituendo parte dell'accordo recepito dalla decisione, lascia quest'ultima insensibile ai vizi riscontrati (v. i principi affermati da Sez.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIRAINO GAETANO MARIO nato a CERDA il 28/08/1966 avverso la sentenza del 22/03/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato generale, dott. Piero Gaeta, il quale ha concluso per l'annullamento limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Gaetano Mario Piraino viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 marzo 2022, con la quale il Tribunale di Termini Imerese, oltre ad applicare all'imputato la pena concordata in relazione ai delitti contestatigli, ha disposto la confisca e distruzione di quanto in giudiziale sequestro.
Osserva il ricorrente che la somma di 18.000 euro sequestratagli era stata indicata, sin dal momento della perquisizione domiciliare, come ricevuta mortis causa dalla madre. La sentenza impugnata non aveva illustrato le ragioni per le quali aveva ritenuto che la somma stessa costituisse profitto o prodotto del reato.
2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte dell'Avvocato generale, dott. Piero Gaeta, il quale ha concluso per l'annullamento limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, Sentenza n. 4252 del 15/01/2019 Cc. (dep. 29/01/2019) Rv. 274946).
Nel caso di specie, la sentenza di patteggiamento non è sorretta da alcuna motivazione, neppure espressa mediante formule di stile, al punto che resta ignoto persino l'ammontare della somma oggetto del sequestro, e poi confiscata, poiché l'entità di essa si trae solo da quanto dedotto nel presente atto di impugnazione. Ciò posto, la sentenza va annullata con rinvio, limitatamente a tale profilo, dal momento che esso, non costituendo parte dell'accordo recepito dalla decisione, lascia quest'ultima insensibile ai vizi riscontrati (v. i principi affermati da Sez.
U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini I