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Sentenza — n. 17853/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17853/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17853/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: CARANCI LUIGI nato a CAPUA il 13/07/1963 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 09/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 maggio 2022 il Tribunale di Mantova, ha applicato a Luigi Caranci la pena concordata di tre anni di reclusione, in relazione ai reati fallimentari contestatigli.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17853/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del Caranci consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie altri capi d'accusa sanzione penale modalità di calcolo dell'ammenda altri reati pena accessoria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del Caranci consegue, ex art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: CARANCI LUIGI nato a CAPUA il 13/07/1963 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 09/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 maggio 2022 il Tribunale di Mantova, ha applicato a Luigi Caranci la pena concordata di tre anni di reclusione, in relazione ai reati fallimentari contestatigli.

2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione delle pene accessorie fallimentari previste dall'art. 216, ult. comma, I. fall.

3. Anche nell'interesse del Caranci è stato proposto ricorso per cassazione sul medesimo fondamento.

3. Le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Perla Lori, Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, solo in data 24 gennaio 2023. Considerato in diritto 1. Premesso che delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale non è possibile tenere conto, in quanto rimaste ignote all'imputato, essendo state trasmesse solo il giorno fissato per la camera di consiglio, si osserva che il ricorso del Procuratore generale, oltre che ammissibile (v., ad es., Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Shtogaj, Rv. 281858 - 0) è fondato, dal momento che l'applicazione delle pene accessorie è preclusa, in sede di patteggiamento, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., solo quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti con pena pecuniaria.

Nel caso di specie, invece, la pena è di tre anni di reclusione. Ciò posto, la sentenza va annullata con rinvio, limitatamente a tale profilo, dal momento che esso, non costituendo parte dell'accordo recepito dalla decisione, lascia quest'ultima insensibile ai vizi riscontrati (v. Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Tuci, Rv. 281263 - 0, che, con riguardo alle pene accessorie, fa applicazione dei principi affermati da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).

2. È invece inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato perché non sorretto da alcun comprensibile interesse ad ottenere un trattamento sanzionatorio più sfavorevole. Posto, infatti, che, in assenza di iniziativa del Procuratore generale, le pene accessorie non sarebbero state applicate, l'esigenza di conoscerne la durata è destituito di qualunque base.

3. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del Caranci consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del P.G., annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mandta applicazione delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova. Dichiara inammissibile il ricorso di Caranci Luigi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell