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Sentenza — n. 17851/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17851/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERRATO CARMINE nato a NAPOLI il 14/12/1971 avverso l'ordinanza del 08/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Francesca Ceroni, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, nonché memoria difensiva nell'interesse del Cerrato Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 47203 del 14/12/2021, dep. 2022, la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato le istanze di detenzione domiciliare ex art. 16-nonies, I. n. 82 del 1991 e di liberazione condizionale avanzate da Carmine Cerrato, collaboratore di giustizia, condannato per gravissimi reati con fine pena fissata al 2039.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17851/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) che, quanto alla istanza di liberazione condizionale, vi era la prova di un notevole e serio apporto collaborativo e di una condotta esente da rilievi in epoca successiva alla condanna, ma non vi era stata deduzione, da parte dell'istante, in relazione al sicuro ravvedimento.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale riesame della carcerazione preventiva riesame della curatela scarcerazione remissione della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERRATO CARMINE nato a NAPOLI il 14/12/1971 avverso l'ordinanza del 08/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Francesca Ceroni, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, nonché memoria difensiva nell'interesse del Cerrato Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 47203 del 14/12/2021, dep. 2022, la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato le istanze di detenzione domiciliare ex art. 16-nonies, I. n. 82 del 1991 e di liberazione condizionale avanzate da Carmine Cerrato, collaboratore di giustizia, condannato per gravissimi reati con fine pena fissata al 2039.

La I sezione ha rilevato che l'ordinanza impugnata, nel condividere il parere del Procuratore Nazionale Antimafia, quanto all'esistenza di "un giudizio non sicuro, allo stato, sul ravvedimento del condannato", prescindeva del tutto dal percorso collaborativo, detentivo e riabilitativo intrapreso da Cerrato a partire dall'inizio della collaborazione, limitandosi il Tribunale a sostenere che il ravvedimento non può essere presunto né deducibile unicamente dalla regolare condotta intramuraria. Ha osservato la Corte che si coglie, in questo passaggio, una sorta di rinuncia da parte del Tribunale di Sorveglianza ad operare la valutazione demantagli che il richiamo ai principi di intangibilità del giudicato e della funzione retributiva delle pene detentive, non disgiunte dalla personalità criminale dell'istante, finivano per muoversi in un ambito diverso da quello del ravvedimento del ricorrente.

2. Con ordinanza 8 - 18 luglio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma è tornato a rigettare le istanze presentate nell'interesse del Cerrato, rilevando:

a) che, alla stregua della relazione dell'esperto psicologo ex art. 80 I. ord. pen., il Cerrato mostrava una revisione critica dei reati commessi;

b) che l'équipe aveva valutato positivamente l'intero percorso trattamentale svolto;

c) che, in definitiva, era prematura la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, tenuto conto dei diversi procedimenti a carico del Cerrato per reati di particolare gravità e dell'esigenze di approfondire adeguatamente la sua personalità e di consolidare i risultati sinora raggiunti;

d) che, quanto alla istanza di liberazione condizionale, vi era la prova di un notevole e serio apporto collaborativo e di una condotta esente da rilievi in epoca successiva alla condanna, ma non vi era stata deduzione, da parte dell'istante, in relazione al sicuro ravvedimento.

3. Nell'interesse del Cerrato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta l'inosservanza del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente e violazione di legge, quanto all'accertamento dei presupposti dei benefici richiesti.

4. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Francesca Ceroni, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, nonché memoria difensiva nell'interesse del Cerrato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, dal momento che l'analisi condotta dal Tribunale, al netto della riproposizione dell'entità della pena destinata ad essere irrogata e della gravità dei delitti perpetrati dal ricorrente, affronta il tema del ravvedimento con una motivazione che, mentre riconosce la solidità dei dati positivi del percorso intrapreso dal Cerrato, non riesce ad indicare alcun dato negativo, obiettivamente fondato, trincerandosi dietro il carattere prematuro dell'istanza ossia dietro l'esigenza di far trascorrere altro tempo, con ciò finendo, come già avvertito dalla sentenza rescindente, per eludere nella sostanza l'inoperatività, ex art. 16 -novies I. n. 82 del 1991, per i collaboratori di giustizia dei limiti di pena scontata previsti, in generale, per la concessione dei benefici e la liberazione condizionale.

2. Per questa ragione, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale