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Sentenza — n. 17842/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding continuity of crimes between mafia association and specific murders.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Giovanni Castagnino's appeal against the Second Instance Court of Catanzaro's order recognizing the continuity of crimes. The appellant argued that the lower court incorrectly required specific planning for all murders, whereas the court found the 1990 killings part of a 1980 criminal design but the 2012 killings resulted from a new clan war unforeseeable at the time. The court upheld the decision because the burden of proof for a unified criminal plan lies with the convicted party, and mere chronological proximity or identical charges are insufficient to establish continuity.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p.; Art. 82 c.p.: The burden of proving a unified criminal design for continued offenses rests on the accused, requiring concrete evidence of deliberation at the outset; mere chronological proximity or identical charges are insufficient to establish continuity.

Parole chiave

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continuity of crimes mafia association offenses criminal design planning burden of proof Italian Penal Code judicial continuity clan warfare assassinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 c.p.
4.1 Con un unico motivo, articolato in due censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 81 cod.
Art. 82 c.p.
art. 81 cod. pen
4.1 Con un unico motivo, articolato in due censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 21326 del 06/05/2010, Fanelli
Sez. 5, Sentenza n. 21326 del 06/05/2010, Fanelli, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
247356; Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2022, Toscano
Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia
279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTAGNINO GIOVANNI nato a PETILIA POLICASTRO il 31/12/1959 avverso l'ordinanza del 23/05/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale CIRO ANGELILLIS, che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 giugno 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro - in funzione di giudice dell'esecuzione - aveva parzialmente accolto l'istanza presentata nell'interesse di Castagnino Giovanni, con la quale era stato chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di alcune sentenze di condanna emesse dalla Corte di assise di appello di Catanzaro e dalla Corte di appello di Catanzaro.

2. La Prima sezione penale di questa Corte, a seguito del ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, che aveva dedotto l'incompetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, aveva annullato senza rinvio l'ordinanza e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro.

3. La Corte di appello, con ordinanza emessa il 23 maggio 2022, ha parzialmente accolto l'istanza, che aveva ad oggetto il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze definitive: sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 16 dicembre 1998, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato il Castagnino alla pena di 22 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di omicidio, tentato omicidio (rispettivamente di Mirabelli Carlo Mario e Garofalo Carmela) e altri reati in materia di armi, commessi in Petilia Policastro il 31 luglio 1990; sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 26 novembre 2015, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato il Castagnino alla pena di 30 anni di reclusione per i reati di omicidio, di tentato omicidio (rispettivamente di Vona Valentino e Vona Giuseppe) e altri reati in materia di armi, commessi 21 aprile 2012; sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 23 giugno 2016, che aveva condannato il Castagnino alla pena di 6 anni di reclusione per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, commesso in Petilia Policastro dagli anni '80 fino al dicembre 2008 (procedimento c.d. "Filottete"); sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 dicembre 2017, che aveva condannato il Castagnino alla pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, commesso in Petilia Policastro dal dicembre 2008 con condotta permanente (procedimento c.d. "Tabula rasa").

La Corte di appello di Catanzaro ha riconosciuto il vincolo della continuazione solo tra i reati oggetto della prima, della terza e della quarta sentenza, ossia tra i due reati associativi e tra questi e i delitti commessi nel luglio 1990 (l'omicidio di Mirabelli Carlo Mario e il tentato omicidio di Garofalo Carmela). La Corte di appello ha ritenuto che i reati in questione facessero parte del medesimo disegno criminoso, in quanto <<unificati dalla volontà dell'agente di fortificare e rafforzare, anche attraverso l'eliminazione fisica degli avversari, l'egemonia della "locale" di ndrangheta di Petilia Policastro nei territori del crotonese e dintorni».

Ha ritenuto sussistente la permanenza della partecipazione del Castagnino al sodalizio criminale fin dal 1980, nonostante la lunga carcerazione da lui patita, dal 1999 al 2012, desumendola anche dalle conversazioni intercettate, dalle quali emergeva che egli, appena tornato in libertà, aveva ripreso un ruolo operativo all'interno dell'associazione e, nello specifico, aveva preso il posto del capo Manfreda Vincenzo (che era stato ucciso poco meno di un mese prima della scarcerazione del Castagnino), partecipando anche alla deliberazione degli omicidi dei fratelli Vono, ritenuti responsabili dell'omicidio del Manfreda.

La Corte di appello, tuttavia, ha ritenuto che i delitti commessi nei confronti dei fratelli Vono non potessero essere messi in continuazione con gli altri, atteso che essi costituivano una vera e propria "vendetta", perpetrata e decisa dal clan solo a seguito dell'omicidio del capocosca Manfreda Vincenzo, per punirne gli autori. La Corte territoriale ha ritenuto che tali reati - a differenza di quelli commessi nel 1990, rientranti in una faida già in atto fin dal 1975 - costituissero un "regolamento di conti" che, nel momento dell'adesione del Castagnino al clan (avvenuta nel 1980), era assolutamente estraneo all'orizzonte programmatico dell'associazione, essendo scaturito da un fatto contingente, quale appunto l'uccisione del Manfreda.

Per la Corte di appello i reati del 2012 (l'omicidio e il tentato omicidio dei fratelli Vona) non potevano essere previsti ab origine e dunque deliberati nelle loro linee essenziali, fin dal momento di originaria adesione del Castagnino al clan.

4. Avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello, il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 4.1 Con un unico motivo, articolato in due censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 81 cod. pen. Con una prima censura, deduce il vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza sarebbe contraddittoria poiché, pur riconoscendo l'ininterrotta partecipazione d-I Castagnino al clan e pur riconoscendo la continuazione tra gli i delitti commessi n71 1990 (l'omicidio di Mirabelli Carlo Mario e il tentato omicidio di Garofalo Carmela) e il reato associativo, poi non la riconosce rispetto ai delitti del 2012 (l'omicidio e il tentato omicidio dei fratelli Vona).

Con una seconda censura, deduce la violazione di legge, sostenendo che la decisione si porr-kte in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che, nel caso di continua-nne tra fattispecie associative di tipo mafioso e reati-fine, non richiederebbe l' - '-v-ettiva programmazione dei delitti, ma lo loro mera programmabilità. La Corte di appello, invece, avrebbe fatto riferimento alla concreta programmazione di tutti i reati-fine.

5. Il Procur2+ re generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio l'ordir 7a.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo, in entrambe le censure nelle quali è articolato, è infondato. La motivazione del provvedimento impugnato, invero, non appare affatto contraddittoria. La Corte di appello ha riconosciuto la continuazione tra il reato associativo e i delitti commessi nel 1990 (l'omicidio di Mirabelli Carlo Mario e il tentato omicidio di Garofalo Carmela), poiché ha ritenuto che quei delitti, rientrando in una "faida" tra clan che era iniziata nel 1975, facessero parte di un disegno criminoso che, quantomeno nelle sue linee generali, era stato già delineato nel 1980, quando il Castagnino era entrato a far parte dell'associazione.

Ha, invece, ritenuto che i delitti del 2012 (l'omicidio e il tentato omicidio dei fratelli Vona) erano collegati a fatti contingenti e, precisamente, a una "nuova guerra tra clan", scaturita a seguito dell'omicidio del capo-cosca Manfreda, avvenuto nel 2012 e che nel 1980 non poteva essere neppure immaginata. Ha rilevato che alcun elemento utile a far ritenere che i delitti del 2012 potessero essere stati deliberati, almeno nelle loro linee essenziali, fin dal 1980 o che comunque facessero parte dell'originario disegno criminoso del clan erano stati evidenziati dall'istante né, comunque, erano emersi dai provvedimenti impugnati.

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza, dai quali poter desumere che egli, fin dall'inizio, abbia deliberato, almeno nelle sue linee essen7iali, tutti i reati come parte di un medesimo disegno criminoso, non essendo sufficiente il mero riferimento a indici quali la contiguità cronologica degli addebiti, l'identità dei titoli di reato e altri similari, in quanto sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto, piuttosto, di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di weciti (cfr.

Sez. 5, Sentenza n. 21326 del 06/05/2010, Fanelli, Rv. 247356; Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Tali principi sono mantenuti fermi dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla continuazione tra fattispecie associative di tipo mafioso e reati-fine (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2C —), Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984).E, dunque, alcun discostamento dalla giurisprudenza di legittimità è riscontrabile nella decisione della Corte di appello.

2. Sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, rigettato e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricor