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Sentenza — n. 17835/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17835/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17835/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Udine ha affermato la penale responsabilità di Edoardo Cassin per il reato continuato di minaccia e, applicate le circostanze attenuanti generiche, l'ha condannato alla pena di giustizia. Avverso detta sentenza ha proposto appello Edoardo Cassin, a mezzo del suo difensore, chiedendone la riforma con pronuncia assolutoria o, in subordine, la riduzione della pena, sostenendo l'insussistenza della prova della sua colpevolezza, non potendo ritenersi attendibile la persona offesa e comunque non integrando la condotta dell'imputato il reato di minaccia, essendo le frasi rivolte alla persona offesa inidonee ad incutere timore; in ogni caso la pena inflitta era eccessiva.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17835/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In data 16 febbraio 2023, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha fatto pervenire rinuncia al ricorso. La rinuncia determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale motivi di cassazione oltraggio alla corte principio di Cassis de Dijon impunità cauzione per le spese ripetibili
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cassin Edoardo, nato in Svizzera il 07/01/1965 avverso la sentenza del 30/09/2021 del Giudice di pace di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Andrea Cabibbo, che ha fatto pervenire rinuncia al ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Udine ha affermato la penale responsabilità di Edoardo Cassin per il reato continuato di minaccia e, applicate le circostanze attenuanti generiche, l'ha condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello Edoardo Cassin, a mezzo del suo difensore, chiedendone la riforma con pronuncia assolutoria o, in subordine, la riduzione della pena, sostenendo l'insussistenza della prova della sua colpevolezza, non potendo ritenersi attendibile la persona offesa e comunque non integrando la condotta dell'imputato il reato di minaccia, essendo le frasi rivolte alla persona offesa inidonee ad incutere timore; in ogni caso la pena inflitta era eccessiva.

3. Il Tribunale di Udine, con ordinanza del 29 settembre 2022, ha riqualificato l'impugnazione quale ricorso per cassazione e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione.

4. In data 16 febbraio 2023, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha fatto pervenire rinuncia al ricorso. La rinuncia determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 500,00. Il ricorrente afferma di voler rinunciare al ricorso per una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, ma non deduce quale sarebbe la ragione del venir meno del suo interesse a coltivare il ricorso, anche al fine di valutare se essa sia o meno imputabile allo stesso ricorrente, cosicché non appaiono sussistenti i presupposti per applicare il principio, già affermato da questa Corte di cassazione, secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle