Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17829/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17829/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17829/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza in data 6 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del 19 marzo 2018, appellata da Felicia Spigonardo e Antonio Spigonardo, che aveva affermato la responsabilità di questi ultimi per il delitto continuato di furto e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannai alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuale e con le conseguenti statuizioni civili in favore di Nicola Lucignano.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 17829/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la decisione di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha prospettato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione poiché non sarebbe stata concessa la sospensione condizionale senza alcuna argomentazione, nonostante fosse stato proposto un motivo di gravame sul punto.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione di pena pene condizionali mantenimento della carcerazione preventiva abbandono del procedimento penale riduzione della pena criminalità persistente
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: SPIGONARDO FELICIA nato a POZZUOLI il 31/10/1982 SPIGONARDO ANTONIO nato a NAPOLI il 30/08/1963 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena;vin

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 6 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del 19 marzo 2018, appellata da Felicia Spigonardo e Antonio Spigonardo, che aveva affermato la responsabilità di questi ultimi per il delitto continuato di furto e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannai alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuale e con le conseguenti statuizioni civili in favore di Nicola Lucignano.

2. Avverso la decisione di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha prospettato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione poiché non sarebbe stata concessa la sospensione condizionale senza alcuna argomentazione, nonostante fosse stato proposto un motivo di gravame sul punto.

3. I ricorsi sono fondati. In effetti, con l'atto di appello presentato nell'interesse degli imputati (cfr. il secondo motivo) era stata chiesta, indicando le ragioni e gli elementi a sostegno, la sospensione condizionale della pena (irrogata nei limiti di cui all'art. 163, comma 1, cod. pen.); e la Corte distrettuale nulla ha argomentato. Si impone, pertanto, in parte qua l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata (cfr. Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022, Andrisani, Rv. 283842 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. Così deciso