Sentenza — n. 17812/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAViene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione assolutoria del Tribunale di Forlì, emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità, ai soli fini civili, di Marco Lanzi, in ordine al reato di diffamazione aggravata ai danni di Giorgia Galassi, commesso mediante pubblicazione sulla propria bacheca "Facebook" di un post denigratorio in cui offendeva la reputazione della sua ex compagna, ironizzando sul suo aspetto, sul suo bisogno di trovare qualcuno "benestante" per "farsi mantenere", farsi regalare "un nuovo seno" e ricevere doni preziosi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17812/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione assolutoria del Tribunale di Forlì, emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità, ai soli fini civili, di Marco Lanzi, in ordine al reato di diffamazione aggravata ai danni di Giorgia Galassi, commesso mediante pubblicazione sulla propria bacheca "Facebook" di un post denigratorio in cui offendeva la reputazione della sua ex compagna, ironizzando sul suo aspetto, sul suo bisogno di trovare qualcuno "benestante" per "farsi mantenere", farsi regalare "un nuovo seno" e ricevere doni preziosi.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LANZI MARCO nato a CESENA il 16/08/1976 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione assolutoria del Tribunale di Forlì, emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità, ai soli fini civili, di Marco Lanzi, in ordine al reato di diffamazione aggravata ai danni di Giorgia Galassi, commesso mediante pubblicazione sulla propria bacheca "Facebook" di un post denigratorio in cui offendeva la reputazione della sua ex compagna, ironizzando sul suo aspetto, sul suo bisogno di trovare qualcuno "benestante" per "farsi mantenere", farsi regalare "un nuovo seno" e ricevere doni preziosi.
2. L'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura con cui evidenzia che il tessuto indiziario ritenuto dalla Corte d'Appello idoneo ad attribuirgli il post diffamatorio è, invece, inadeguato, con indizi che, invece, non hanno la triplice attitudine ad essere gravi, precisi e concordanti e, di conseguenza, si rivelano inidonei ad assicurare la condanna "oltre ogni ragionevole dubbio". La motivazione del provvedimento impugnato, poi, risulta carente là dove avrebbe dovuto dar conto della capacità dimostrativa e del grado di inferenza di tali indizi e non lo ha fatto convincentemente né logicamente.
3. Il PG Giovanni Di Leo ha chiesto, con requisitoria scritta, che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia del ricorrente, tramite il difensore di fiducia, procuratore speciale, avv. Emanuele Gentili. Il Collegio rileva che, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (con conseguente impossibilità anche di dichiarare l'eventuale prescrizione del reato: così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).
3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso