Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for penalty determination errors under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence based on alleged errors in penalty determination, but the new procedural law restricts appeals to specific grounds like voluntary consent or legal qualification errors. Since the appellant's claim concerned the calculation of the penalty rather than these exclusive grounds, the appeal was rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, lett. a) e b) del codice di rito; Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è inammissibile per vizi nella determinazione della pena, salvo che non ricorrano i motivi espressamente previsti dalla legge.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETERNO EMANUELE nato a NOVARA il 27/12/1968 avverso la sentenza del 22/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA: lette/sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.11 ricorso proposto nell'interesse di Eterno Emanuele è inammissibile, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata emessa il 22.12.2022, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca un vizio attinente alla determinazione della pena (come nel ricorso in scrutinio), a meno che non ricorra l'ipotesi di pena illegale - non dedotta nè sussistente nel caso di specie.
2. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso