Criminal appeal by Prosecutor General annuls acquittal due to prescription error regarding aggravated theft sentencing guidelines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's acquittal because the prosecution successfully argued the crime was not time-barred. The defendant and defense claimed the offense had expired, but the court found the specific sentencing guidelines applied resulted in a maximum penalty exceeding the threshold for prescription. Consequently, the acquittal was voided, and the case was remanded to the original trial court for a new judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 2, cod. pen.; Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.: When a crime involves an aggravating circumstance that increases the maximum penalty by more than one-third, the crime is not extinguished by prescription if the statutory maximum exceeds the threshold; furthermore, a Prosecutor General's appeal without direct standing requires remand to the original trial court rather than the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: DI MAURO GIOVANNI nato a RAGUSA il 21/12/1950 MISHI TAULAND nato il 17/03/1978 avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;, letta la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ragusa in data 16 marzo 2022 ha prosciolto Giovanni Di Mauro e Tauland Mishi_dal reato di furto aggravato di energia elettrica avvalendosi di mezzo fraudolento e su bene destinato a pubblico servizio (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) per estinzione a seguito di prescrizione.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, proponendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che il reato non è suscettibile di estinzione a seguito di prescrizione, in quanto la sanzione prevista è quella da tre a dieci anni di reclusione, ai sensi dell'art. 625, comma 2, cod. pen. cosicchè il termine di prescrizione non sarebbe maturato.
3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso e disporsi l'annullamento con rinvio.
4. Il difensore di Mishi, avvocato Isabella Linguanti, ha depositato memoria rilevando come non fosse configurabile l'aggravante della violenza sulle cose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il delitto contestato risulta commesso il 23 giugno 2014. La sentenza impugnata non esclude alcuna delle aggravanti in contestazione, cosicchè la cornice edittale di riferimento è quella prevista dall'art.625, cornma 2, cod. pen. il cui massimo edittale è pari ad anni dieci di reclusione. Come osservato dalla Procura generale in sede di requisitoria, trova applicazione ai fini della prescrizione l'art. 625, comma 2, cod. pen. che integra una aggravante 'indipendente', ma ad effetto speciale (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 27977, udienza del 12/04/2022, La Notte, non massimata), in quanto comporta un aumento della pena superiore ad un terzo nella pena massima pari ad anni dieci di reclusione (il principio viene affermato 'a contrario' da Sez.
U, n. 28953 del 27/04/2017, S. Rv. 269784 - 01: ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato, le circostanze c.d indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale). Pertanto, la qualità di circostanza a effetto speciale, rilevante ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. ricorre nel caso in esame e il reato non risultava estinto per prescrizione il 16 marzo 2022. La prospettata non configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose, richiamata dalle conclusioni del difensore, in vero implica una valutazione in fatto che non spetta a questo grado di legittimità, spettando al giudice del merito preliminarmente la valutazione della sussistenza, o meno„ della contestata aggravante non esclusa dalla sentenza impugnata.3.
Ne consegue che nel caso di specie erroneamente è stata emessa una sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione a seguito di prescrizione, che pertanto va annullata con rinvio per il giudizio. Il giudice di rinvio va individuato in quello che ha pronunciato la sentenza impugnata (Tribunale di Ragusa) e non in quello di appello. Invero, nonostante si registri un precedente difforme (Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637), il Collegio ritiene che, trattandosi di un ricorso per cassazione del Procuratore Generale, che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 3 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), può appellare soltanto nei casi di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica, non si applica l'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., che prevede il rinvio al giudice di appello nel caso di ricorso per cassazione c.d. per saltum.
Va pertanto riaffermato il principio già espresso in altra pronuncia di questa Sezione, in forza del quale: «Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 13808 del 18/02/2020, Faye Fallou, Rv. 279075; da ultimo Sez. 4, n. 33867 del 28/10/2020, Ruberti, Rv. 279918 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone tramettersi gli atti al Tribunale di Ragusa per l'ulteriore corso