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Ordinanza — n. 16978/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for pleading lack of reasoning on dismissal grounds in plea bargaining sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16978/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant argued the first-instance judge failed to verify dismissal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant contended the sentencing lacked proper reasoning, but the Court held that such arguments are strictly prohibited in plea bargaining cases under Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargaining proceedings, a cassation appeal against the sentencing judgment is inadmissible if it alleges a violation of law regarding the non-existence of dismissal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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plea bargaining inadmissible appeal dismissal grounds Article 129 Article 448 court costs procedural bar sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129, cod. proc. pen.
Carlo Benini, un unico motivo di doglianza lamentando la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
d.lgs. n. 150 del 2022
40150/2018, Salatino) di cui all'imputazione, divenuti perseguibile a querela a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022.
art. 129 c.p
Carlo Benini, un unico motivo di doglianza lamentando la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7 novembre 2019
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7 novembre 2019 (dep.
Sez. 2, n. 4727 dell'11 gennaio 2018
Cass., Sez. Un. pen., n. 40150/2018, Salatino
L'inammissibilità del ricorso preclude l'instaurazione del rapporto giuridico processuale anche ai fini della declaratoria di difetto di procedibilità dei reati (Cass., Sez. Un. pen., n. 40150/2018, Salatino) di cui all'imputazione, divenuti perseguibile a querela a seguito del d.lgs.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE CIRO nato a NAPOLI il 14/01/1993 avverso la sentenza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., il Giudice monocratico presso il Tribunale di Ravenna applicava al ricorrente, riconosciute le circostanze attenuanti, la pena di anni due di reclusione e di Euro 600,00 di multa, in relazione ai reati ascritti allo stesso ai capi a) e b) dell'imputazione.

2. Avverso tale sentenza, il PUGLIESE propone, mediante il difensore avv. Carlo Benini, un unico motivo di doglianza lamentando la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. cs

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, atteso che, come questa Corte ha ormai ripetutamente chiarito, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7 novembre 2019 (dep. 13 gennaio 2020), Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'Il gennaio 2018 (dep. 1° febbraio 2018) Rv. 272014 - 01).

2. L'inammissibilità del ricorso preclude l'instaurazione del rapporto giuridico processuale anche ai fini della declaratoria di difetto di procedibilità dei reati (Cass., Sez. Un. pen., n. 40150/2018, Salatino) di cui all'imputazione, divenuti perseguibile a querela a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile