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Ordinanza — n. 16975/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to valid waiver of cassation rights by the defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16975/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant had previously submitted a formal waiver of appeal rights to the appellate court. The defendant, convicted of aggravated theft, requested the finality of the lower court's judgment and explicitly renounced any further legal challenges. The court ruled that this waiver is a binding procedural act that extinguishes the right to appeal, making the subsequent filing of the cassation request legally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 589 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett.d) cod. proc. pen.: A waiver of appeal rights submitted by the accused to the competent court produces the immediate effect of extinguishing the legal challenge and renders any subsequent attempt to file an appeal inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal rights inadmissible cassation appeal procedural waiver effect extinguishment of legal challenge binding procedural act ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono del procedimento penale diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 589 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 591 comma 1 lett.d) cod. proc. pen.
pen.), è sottratta alla libera disponibilità della parte e comporta illico et immediate l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.d) cod. proc. pen..3.Ai sensi dell'art.
Art. 616 c.p.p.
pen..3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, ancorchè per effetto di rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Cass.
art. 616 c.p
pen..3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 1, n.32155 del 19/6/13
Cass. sez.5, n.18714 del 22/4/22
Cass. sez.5, n.18714 del 22/4/22, imp.
Cass. sez.6, n. 23848 del 11/4/13
Cass. sez.6, n. 23848 del 11/4/13, Serrano Caceres, Rv.
Cass. sez.5, n.28691 del 6/6/2016
alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, ancorchè per effetto di rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Cass. sez.5, n.28691 del 6/6/2016, Arena, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELSAYED FADI IBRAHIM ABDELSALAM OMAR (CUI 054EB8S) nato a LODI il 22/05/1998 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME Ritenuto in fatto e considerato in diritto Fadi Ibrahim Abdelsalam Omar Sayed ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 2 novembre 2022, depositata il 10 novembre 2022, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato e continuato, commesso in Sesto S.Giovanni il 2 febbraio 2022.

Il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte territoriale via posta elettronica certificata il 16 dicembre 2022. In data 13 dicembre 2022, l'ufficio matricola della Casa Circondariale di Brescia aveva tuttavia inoltrato alla cancelleria della Corte d'appello di Milano una dichiarazione dell'imputato, denominata "RICHIESTA PASSAGGIO SENTENZA DEFINITIVA" con la quale il medesimo chiedeva alla Corte d'appello di Milano, sezione quarta, in relazione al procedimento penale n. 3946/2022 rg. App. - quello attinente la sentenza oggetto di interesse - di trasmettere all'ufficio matricola della casa circondariale in cui era detenuto, con urgenza, "la dichiarazione ufficiale di sentenza passata in definitivo ed irrevocabile".

In calce all'atto, prima della sottoscrizione dell'imputato, vi sono la dichiarazione di rinuncia ai termini per l'impugnazione e al ricorso in cassazione e di non aver presentato impugnazione né personalmente né tramite legale avverso la sentenza della quale chiedeva "il passaggio definitivo". 1.Secondo la stabile giurisprudenza della Corte di legittimità, è valida la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata personalmente dall'imputato e ritualmente trasmessa alla cancelleria della Corte di Cassazione dall'ufficio matricola della casa circondariale ove questi sia ristretto (Cass. sez. 1, n.32155 del 19/6/13, Palumbo, Rv. 256508;

Cass. sez.5, n.18714 del 22/4/22, imp. B., Rv. 283164) 2.La rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità giudiziaria competente a ricevere l'impugnazione, produce l'effetto dell'estinzione del gravame, sicchè la revoca della stessa, quand'anche la si intendesse tacitamente integrata dalla proposizione di un successivo atto di impugnazione entro la scadenza del termine previsto a pena di decadenza, non è ammissibile (Cass. sez. 5, n.18714 del 22/4/22, imp.B., Rv. 283164;

Cass. sez.6, n. 23848 del 11/4/13, Serrano Caceres, Rv. 255671). In definitiva, tale rinuncia, una volta ricevuta dall'autorità procedente (art.589 comma 3 cod. proc. pen.), è sottratta alla libera disponibilità della parte e comporta illico et immediate l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.d) cod. proc. pen..3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, ancorchè per effetto di rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Cass. sez.5, n.28691 del 6/6/2016, Arena, Rv. 267373), che, profilandosi colpa, si stima equo determinare nell'importo di euro 4000.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/3