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Ordinanza — n. 16972/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16972/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16972/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ARENA NATALE nato a Sestri Levante il 18 novembre 1968; avverso la sentenza del 12 ottobre 2022, della Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16972/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mari- niello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), circo- stanza neanche dedotta dal ricorrente; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni penali aggravamento della pena pena complementare commisurazione della pena per rapina errore nella commisurazione della pena pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
- che la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ARENA NATALE nato a Sestri Levante il 18 novembre 1968; avverso la sentenza del 12 ottobre 2022, della Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a Natale Arena, imputato del delitto di furto pluriaggravato, che aveva previamente rinunciato a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al con- cordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto diffor- me della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mari- niello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), circo- stanza neanche dedotta dal ricorrente; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 marzo 2023 Il Corkìlie e stensore Il