Sentenza — n. 16970/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli nord ha applicato a Salvatore Fasano la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato di cui agli artt, 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen.. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 16970/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggìamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile perché non deduce l'illegalità della pena ma lamenta solo il diniego di circostanze che, peraltro, erano state, invece, riconosciute. L'inammissibilità deve essere dichiarata de piano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FASANO SALVATORE nato a NAPOLI il 20/09/1988 avverso la sentenza del 28/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI NORD udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI dato atto che si è proceduto de plano
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli nord ha applicato a Salvatore Fasano la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato di cui agli artt, 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen..
2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggìamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile perché non deduce l'illegalità della pena ma lamenta solo il diniego di circostanze che, peraltro, erano state, invece, riconosciute. L'inammissibilità deve essere dichiarata de piano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1 m