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Sentenza — n. 16969/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16969/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16969/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Mantova ha applicato a Huosin Kaissi la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati ascrittigli ai sensi degli artt. 337, 495 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta illegalità della pena in quanto il giudice non aveva adeguatamente motivato la sua misura in adesione ai criteri fissati dagli artt. 133 e 133 bis cod. pen..

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16969/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile perché non deduce l'illegalità della pena ma solo la sua errata quantificazione. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pene condizionali sanzione penale adeguamento della pena sanzione sostitutiva alleggerimento della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KAISSI HOUSIN nato il 02/03/1996 avverso la sentenza del 19/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; dato atto che si è proceduto de plano

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Mantova ha applicato a Huosin Kaissi la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati ascrittigli ai sensi degli artt. 337, 495 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990.

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta illegalità della pena in quanto il giudice non aveva adeguatamente motivato la sua misura in adesione ai criteri fissati dagli artt. 133 e 133 bis cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile perché non deduce l'illegalità della pena ma solo la sua errata quantificazione. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1 mar