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Ordinanza — n. 16965/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning in second-instance plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16965/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant waived all grounds for review by agreeing to the sentence. The appellant argued the second-instance judgment lacked reasoning, but the court noted that in plea bargains, the judge need not justify acquittal or proof validity once the defendant renounces appeal. Consequently, the appeal was rejected and the appellant ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In second-instance plea bargaining, the judge need not provide reasoning on acquittal grounds or proof validity when the defendant renounces appeal, limiting review to non-waived grounds.

Parole chiave

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second instance plea bargain waiver of appeal grounds lack of reasoning defense procedural inadmissibility court costs and fine motivi di cassazione remissione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
In tema di patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Loume Papa, nato in Senegal il 01/01/1995 avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 8 settembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Papa Loume per i delitti di cui agli artt. 495 e 337 cod. pen. e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Papa Loume, a mezzo del suo difensore, sostenendo che la sentenza non è stata motivata.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto l'imputato ha rinunciato ai motivi di gravame concordando la misura della pena con il Pubblico ministero e la pena determinata dalla Corte di appello corrisponde a quella concordata tra le parti. In tema di patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così