Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16964/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16964/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16964/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 20 marzo 2019 del Tribunale di Vercelli che aveva affermato la penale responsabilità di Marcello Briganti per il delitto di bancarotta semplice documentale e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16964/2023 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
deposito tardivo bancarotta fraudolenta termine di pagamento restituzione del termine scaduto caso di garanzia bancaria documenti bancari
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Briganti Marcello, nato a Palermo il 30/04/1962 avverso la sentenza del 06/06/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 20 marzo 2019 del Tribunale di Vercelli che aveva affermato la penale responsabilità di Marcello Briganti per il delitto di bancarotta semplice documentale e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Marcello Briganti, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. Con il secondo motivo si duole della mancata ammissione di una testimonianza.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente. La sentenza è stata pronunciata in data 6 giugno 2022 e nel dispositivo era stato fissato il termine di giorni quarantacinque, scaduto il 21 luglio 2022. La sentenza è stata depositata il 6 luglio 2022 e quindi tempestivamente. Dal 21 luglio 2022 iniziava a decorrere il termine di giorni quarantacinque per proporre ricorso per cassazione. Il termine è scaduto il 5 ottobre 2022, mentre il ricorso è stato depositato il 6 ottobre 2022.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d