Italian Court dismisses appeals for lack of motivation in plea bargain and personal appeal inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared both appeals inadmissible, ruling that the second-instance judge need not explain why acquittal grounds were absent when the defendant accepted a reduced sentence. Fikri Mustapha's appeal failed because he had already waived his grounds for appeal during the plea agreement, while Yassine El Habchaoui's personal appeal was rejected as legally impossible under current procedural rules. The court upheld the lower court's decision to reduce the penalty without detailing the absence of statutory acquittal causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: In plea bargaining appeals, the second-instance judge need not justify the absence of acquittal grounds if the defendant accepts the reduced sentence; personal appeals to the Supreme Court are inadmissible without a qualified lawyer's signature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Fikri Mustapha, nato in Marocco il 18/07/1991 2. El Habchaoui Yassine, nato in Marocco il 25/03/1986 avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 8 marzo 2022 del Tribunale di Torino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mustapha Fikri e Yassine El Habchaoui per il delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Mustapha Fikri, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso anche Yassine El Habchaoui chiedendone l'annullamento e sostenendo che la sentenza non è stata motivata e che l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. è costituzionalmente illegittimo laddove esclude che l'imputato possa proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tale ultimo proposito, deduce che tale disposizione normativa contrasta con l'art. 111, settimo comma, Cost., che prevede che avverso le sentenze è sempre ammesso ricorso in cassazione, e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 3, lett. c), CEDU e all'art. 48, secondo comma, della Carta di Nizza, che sono volti a garantire una difesa effettiva.
4. Il ricorso di Mustapha Fikri è inammissibile, in quanto l'imputato ha rinunciato ai motivi di gravame concordando la misura della pena con il Pubblico ministero e la pena determinata dalla Corte di appello corrisponde a quella concordata tra le parti. In tema di patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).
5. Il ricorso di Yassine El Habchaoui è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. L'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, atteso che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cass