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Sentenza — n. 16940/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16940/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16940/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 27 settembre 2022, il Giudice di pace di Verona dichiarava Aleksander 3aho colpevole del delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 582 cod. pen., per aver cagionato a Lyubomir Berezovskyy lesioni personali giudicate guaribili in giorni 7, colpendolo al volto e al torace, condannandolo alla pena di euro 800 di multa ed al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Sentenza — n. 16940/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Giordano, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Parole chiave

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azione civile assenza di persecuzione accusa penale azione penale azione penale privata difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
Con sentenza del 27 settembre 2022, il Giudice di pace di Verona dichiarava Aleksander 3aho colpevole del delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 582 cod.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JAHO ALEKSANDER nato il 22/11/1977 avverso la sentenza del 27/09/2022 del GIUDICE DI PACE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si è proceduto a trattazione scritta

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 settembre 2022, il Giudice di pace di Verona dichiarava Aleksander 3aho colpevole del delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 582 cod. pen., per aver cagionato a Lyubomir Berezovskyy lesioni personali giudicate guaribili in giorni 7, colpendolo al volto e al torace, condannandolo alla pena di euro 800 di multa ed al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge per non avere il giudice motivato in ordine alla presentazione di valida querela. Nella denuncia in atti della persona offesa, infatti, non si rinveniva alcuna espressione da cui potersi ricavare la sua volontà di procedere nei confronti del prevenuto. E, nonostante che, come risulta dalle conclusioni, si fosse opposta l'improcedibilità dell'azione, il giudice non aveva speso sul punto motivazione alcuna.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Giordano, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale chiedeva l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell'interesse di Aleksander Jaho merita di essere accolto.

1. All'imputato, infatti, è stato ascritto il delitto di lesioni personali non gravi né aggravate, procedibili a querela (tanto da essere chiamato a giudizio davanti al Giudice di Pace). Nella sentenza impugnata, pur dandosi atto che il difensore del medesimo, nelle proprie conclusioni aveva chiesto che l'azione fosse dichiarata improcedibile in assenza di querela, il Giudice nulla aveva motivato a tale riguardo.

2. Nel fascicolo processuale, si è rinvenuto l'atto (in riferimento ai fatti processuali questa Corte è anche giudice del fatto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 e più di recente Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 e Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525) in cui la persona offesa aveva denunciato quanto patito dall'imputato. In tale denuncia, sporta il 22 settembre 2018 (e nella successiva integrazione del 26 settembre 2018), non si rinviene espressione alcuna da cui possa trarsi la volontà, dal medesimo espressa, che il responsabile, l'odierno imputato, fosse penalmente perseguito.

Per mero tuziorisnno, si osserva anche che la precisazione della persona offesa di essere stato colpito con un "oggetto" non aveva trovato conferma alcuna nella formulazione dell'accusa con la contestazione dell'aggravante dell'utilizzo di un oggetto atto ad offendere (che avrebbe determinato la procedibilità d'ufficio), tanto da non trovarne menzione in rubrica - ove si contestano le sole lesioni personali non aggravate - che, peraltro, avrebbe comportato la competenza non del Giudice di pace adito ma del Tribunale.

3. Non resta pertanto che prendere atto della mancanza della condizione di procedibilità con il conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per non essere l'azione procedibile per difetto di querela. Così d