Sentenza — n. 16935/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Giorgio Covato, avv. Enrico Platania, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Patti ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di truffa aggravata continuata ai danni di Mara Gambitta, Agostino Cordici e Pedia Djakovic, e di violazione di domicilio con violenza sulle cose ai danni di Enrichetta Pulvirenti. Al ricorrente è contestato: - di aver alloggiato presso il residence di Mara Gambitta e di aver ingaggiato come guardie del corpo Agostino Cordici e Pedia Djakovic, qualificandosi come manager della società Agip e fornendo false generalità, nonché di aver fruito dei servizi di vitto, di alloggio e di vigilanza personale, senza provvedere al pagamento di quanto pattuito; - di essersi introdotto all'interno dell'abitazione di Enrichetta Pulvirenti, contro la volontà della stessa, danneggiando la recinzione dell'edificio e il congegno di chiusura di una cabina metallica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen, art. 54 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 16935/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa articola le proprie censure in quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Covato Giorgio, nato a Scicli (RG) il 26/08/1980; avverso la sentenza emessa il 22/06/2022 dalla Corte d'Appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Giorgio Covato, avv. Enrico Platania, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Patti ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di truffa aggravata continuata ai danni di Mara Gambitta, Agostino Cordici e Pedia Djakovic, e di violazione di domicilio con violenza sulle cose ai danni di Enrichetta Pulvirenti. Al ricorrente è contestato: - di aver alloggiato presso il residence di Mara Gambitta e di aver ingaggiato come guardie del corpo Agostino Cordici e Pedia Djakovic, qualificandosi come manager della società Agip e fornendo false generalità, nonché di aver fruito dei servizi di vitto, di alloggio e di vigilanza personale, senza provvedere al pagamento di quanto pattuito; - di essersi introdotto all'interno dell'abitazione di Enrichetta Pulvirenti, contro la volontà della stessa, danneggiando la recinzione dell'edificio e il congegno di chiusura di una cabina metallica.
2. La difesa articola le proprie censure in quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza del delitto di truffa, senza considerare che le vittime, a prescindere dagli artifizi e raggiri, si sarebbero determinate a concludere gli accordi con il Covato e che, in ogni caso, il ricorrente, anche se in ritardo, aveva provveduto al pagamento del dovuto. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen. e per vizio di motivazione in merito al delitto di violazione di domicilio, lamenta che la corte territoriale ha escluso la scriminante dello stato di necessità, senza considerare che le risultanze istruttorie avevano dato atto dell'ingresso del ricorrente nell'abitazione della vittima solo al fine di sfuggire all'aggressione di quanti lo inseguivano. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., per inosservanza di norme in relazione all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello non hanno tenuto conto del risarcimento del danno in favore delle vittime del delitto di truffa, documentalmente provato, così omettendo di di concedere ex officio la circostanza attenuante. 2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., inosservanza di norme in relazione all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, senza alcuna motivazione, non ha concesso al Covato le circostanze attenuanti generiche.
3. La difesa del ricorrente ha depositato: atto di remissione di querela del 26 gennaio 2023 a firma di Agostino Cordici e Pedia Djakovic, vittime del delitto di truffa, e successiva dichiarazione di accettazione da parte del Covato; atto di remissione di querela del 09 febbraio 2023 a firma di Mara Gambitta, vittima del delitto di truffa, e successiva dichiarazione di accettazione da parte del Covato; atto di remissione di querela del 07 gennaio 2023 a firma di Enrichetta Pulvirenti, parte offesa del delitto di violazione di domicilio, e successiva dichiarazione di accettazione da parte del Covato.
4. Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., i reati per cui si procede, perseguibili ad istanza della persona offesa, si sono estinti ai sensi dell'art. 152 cod. pen.
5. Trova, quindi, applicazione il principio di diritto secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso - come avvenuto nel caso di specie - sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, Lo Conte, Rv. 247088; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326).
6. L'estinzione dei reati per tale causa travolge necessariamente anche le statuizioni civili collegate (Sez.2, n.37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv.259989; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301).
7. La sentenza impugnata, dunque, va annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per remissione di querela, restando travolte anche le relative statuizioni civili.
8. Consegue, in base al disposto dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, non risultando diversamente convenuto negli atti di remissione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato