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Sentenza — n. 16927/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16927/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16927/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12 febbraio 2021, la Corte d'Appello di Messina ha, previa esclusione dell'aggravante della destrezza, confermato la pronunzia di primo grado con la quale Barbuscia Antonino era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, riconosciuta la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Regesto Legislator

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art. 63 comma 4 cod. pen; Sentenza — n. 16927/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, la Corte d'appello avrebbe dovuto, in presenza di due aggravanti ad effetto speciale, quali quella prevista dall'art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen. e la recidiva reiterata, fare riferimento all'art. 63 comma 4 cod. pen., in forza del quale deve applicarsi soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave con facoltà per il giudice di apportare un ulteriore aumento.

Parole chiave

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aggravamento della pena altri capi d'accusa favoreggiamento errore nella commisurazione della pena maggiorazione dissuasiva valore aggiunto degli elementi di prova

Disposizioni normative citate

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art. 63 comma 4 cod. pen
e la recidiva reiterata, fare riferimento all'art. 63 comma 4 cod. pen., in forza del quale deve applicarsi soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave con facoltà per il giudice di apportare un ulteriore aumento.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBUSCIA ANTONINO nato a MESSINA il 10/08/1988 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato limitatamente all'aumento per la recidiva, con sua rideterminazione; la declatoria di inammissibilità nel resto; lette le note conclusive del difensore del ricorrente, avv. Cesare Santonocito, il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 febbraio 2021, la Corte d'Appello di Messina ha, previa esclusione dell'aggravante della destrezza, confermato la pronunzia di primo grado con la quale Barbuscia Antonino era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, riconosciuta la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denunziano violazione di legge penale e vizi motivazionali in riferimento alla riconosciuta aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. La difesa si duole della motivazione della Corte d'appello, in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità laddove, nel rigettare la richiesta di esclusione dell'aggravante contestata, sostiene che né il dispositivo antitaccheggio né il sistema di videosorveglianza garantiscono "un controllo continuo e costante sulla merce e, in caso di sottrazione della stessa, un intervento diretto del proprietario idoneo ad impedirne l'impossessamento da parte di terse persone". 2.2.

Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, la Corte d'appello avrebbe dovuto, in presenza di due aggravanti ad effetto speciale, quali quella prevista dall'art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen. e la recidiva reiterata, fare riferimento all'art. 63 comma 4 cod. pen., in forza del quale deve applicarsi soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave con facoltà per il giudice di apportare un ulteriore aumento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019 -dep. 02/01/2020- Rv. 278383; in senso conforme,, n. 24862 del 2011 rv. 250914 - 01, n. 10535 del 2015 rv. 262683 - 01, n. 49640 del 2009 rv. 245820 - 01, n. 435 del 2016 rv. 265586 - 01, n. 6168 del 2016 rv. 266071 - 01, n. 4036 del 2016 rv. 267564 - 01, n. 8390 del 2014 rv. 259047 - 01, n. 47570 del 2015 rv. 2659:1.3 - 01, n. 21158 del 2017 rv. 269923 - 01).

In effetti, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede può escludersi solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493). Così come rilevato dai giudici di merito, tale esclusione non può operare nella specie in ragione della ricostruzione dei fatti, di cui si è dato conto in sentenza con motivazione congrua ed esente da vizi logici.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Invero, nella specie la Corte territoriale ha correttamente applicato sulla pena base solo l'aumento per la contestata più grave aggravante della recidiva (pag. 3 della sentenza), in ossequio al criterio moderatore di divieto del cumulo materiale sancito dall'art. 63, comma 4, cod. pen., che prevede quanto segue: "Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.''.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 genfiaio 2023