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Ordinanza — n. 16557/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to procedural delay exceeding statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16557/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Stanilesco Tamara inadmissible because it was submitted late. Although the lower court sentenced her for aggravated theft in May 2022, the appeal was dated December 2022, missing the forty-five-day deadline established by law. The court ruled that the procedural delay rendered the appeal invalid, resulting in a dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit for lodging the judgment, regardless of when the judgment was physically deposited.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory time limits procedural delay Court of Cassazione Italian criminal procedure termini di ricorso istanza tardiva di restituzione dei termini ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
L'impugnazione è inammissibile per tardività, in quanto la sentenza è stata pronunciata il 16 maggio 2022 e nel dispositivo era stato indicato, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Dal 15 giugno 2022 iniziava a decorrere il termine di giorni quarantacinque di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che è scaduto il 30 luglio 2022.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Stanilesco Tamara, nata in Moldavia il 24/11/1972 avverso la sentenza del 16/05/2022 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena ha affermato la penale responsabilità di Tamara Stanilesco per il reato di furto aggravato dalla destrezza e l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso Tamara Stanilesco, chiedendone l'annullamento ed affermando di riportarsi a quanto già depositato nella cancelleria del Tribunale di Modena in relazione ad altro ricorso per cassazione.

3. L'impugnazione è inammissibile per tardività, in quanto la sentenza è stata pronunciata il 16 maggio 2022 e nel dispositivo era stato indicato, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza. La sentenza è stata depositata il 3 giugno 2022 e quindi tempestivamente. Dal 15 giugno 2022 iniziava a decorrere il termine di giorni quarantacinque di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che è scaduto il 30 luglio 2022. L'impugnazione, sottoscritta personalmente da Tamara Stanilesco, è invece datata 1 dicembre 2022 ed è stata trasmessa in pari data a mezzo della posta elettronica certificata direttamente alla cancelleria di questa Corte di cassazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d