Sentenza — n. 16527/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato Politi tramite difensore fiduciario che, con unico motivo, ha censurato l'errata applicazione della legge in relazione all'art 23/4 del dl 149/2020, non essendo stata comunicata alla difesa la modalità di trattazione orale scelta dal PG, integrando la violazione di legge una causa di nullità a regime intermedio ex art 178 lett c) cpp, in quanto relativa alla facoltà di intervento e assistenza dell'imputato nel giudizio. Puntualizza la difesa che la disposizione di cui si invoca la violazione prevede che la richiesta di discussione orale avanzata dal PG sia trasmessa alla Cancelleria della Corte di Appello, senza specificare se il richiamo di cui al comma 2 della norma, includa anche la notifica alle parti che non hanno chiesto la trattazione orale, adempimento che la difesa ritiene insito nel sistema.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 16527/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso, in caso di verifica circa la mancata notifica dell'istanza di trattazione orale proposta dal PG, per l'annullamento con rinvio relativamente al ricorso Politi e per l'inammissibilità del ricorso Frascarino. Ha depositato motivi nuovi la difesa di Frascarino, deducendo di aver appreso solo a seguito della notifica delle conclusioni scritte del PG presso questa Corte dell'omessa notifica dell'istanza di trattazione orale, che avrebbe avanzato la difesa del coimputato, eccependo a sua volta, la nullità della sentenza impugnata.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FRASCARINO CARLO nato a CASERTA il 19/12/1993 POLITI ALESSANDRO nato a MADDALONI il 04/08/1991 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO ha concluso chiedendo ' cx,„,\,k, "-- udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti degli imputati Politi e Frascarino, di condanna alla pena di giustizia per il reato furto pluriaggravato in concorso. Fatto compiuto a Luglio 2012.
1. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato Politi tramite difensore fiduciario che, con unico motivo, ha censurato l'errata applicazione della legge in relazione all'art 23/4 del dl 149/2020, non essendo stata comunicata alla difesa la modalità di trattazione orale scelta dal PG, integrando la violazione di legge una causa di nullità a regime intermedio ex art 178 lett c) cpp, in quanto relativa alla facoltà di intervento e assistenza dell'imputato nel giudizio. Puntualizza la difesa che la disposizione di cui si invoca la violazione prevede che la richiesta di discussione orale avanzata dal PG sia trasmessa alla Cancelleria della Corte di Appello, senza specificare se il richiamo di cui al comma 2 della norma, includa anche la notifica alle parti che non hanno chiesto la trattazione orale, adempimento che la difesa ritiene insito nel sistema.
Si impone, una disciplina analoga a quella prevista dall'art 23 ai commi 2 e 3 in caso di conclusioni scritte del PG, che devono essere notificate ai difensori. In ipotesi diversa, infatti, la trattazione del giudizio si sdoppierebbe in un doppio binario, con inaccettabile violazione del diritto di difesa e del principio dell'oralità. 2.Ha presentato ricorso Frascarino, tramite difensore di fiducia, lamentando il vizio motivazionale quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, che avrebbe trascurato il corretto comportamento processuale tenuto dal giudicabile.
Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso, in caso di verifica circa la mancata notifica dell'istanza di trattazione orale proposta dal PG, per l'annullamento con rinvio relativamente al ricorso Politi e per l'inammissibilità del ricorso Frascarino. Ha depositato motivi nuovi la difesa di Frascarino, deducendo di aver appreso solo a seguito della notifica delle conclusioni scritte del PG presso questa Corte dell'omessa notifica dell'istanza di trattazione orale, che avrebbe avanzato la difesa del coimputato, eccependo a sua volta, la nullità della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Invero, dalla consultazione degli atti a disposizione del Collegio, doverosa in ragione della natura processuale del motivo di ricorso proposto dalla difesa di Politi, si ricava che, essendo in vigore la disciplina emergenziale in cui la trattazione del processo per regola avviene in forma cartolare, la richiesta di trattazione orale avanzata dal Pg territoriale non è stata comunicata ai difensori degli imputati; inoltre, dalla sentenza impugnata risulta pacificamente che all'udienza del 30.11.2021, in cui fu deciso il processo, il PG presentò oralmente le sue conclusioni in assenza dei difensori.Si è, pertanto, verificata una nullità generale a regime intermedio che la parte interessata, essendo assenti sia i difensori che gli imputati, ha eccepito tempestivamente, impugnando la sentenza conclusiva del giudizio in cuì si è verificata.
Per altro verso appare palese la violazione dei principi del contraddittorio e della parità delle armi, in quanto all'udienza di discussione il Giudice ha avuto modo di ascoltare solo le ragioni esposte dalla Pubblica Accusa, senza che la difesa avesse modo di replicarvi. In tal senso questa Corte regolatrice ha già affermato che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6 - , Sentenza n. 3673 del 19/01/2022 Ud. (dep. 01/02/2022 ) Rv. 282750.
In senso conforme la precedente (Sez. 5 - , Sentenza n. 7750 del 27/10/2021 Ud. (dep. 03/03/2022 ) Rv. 282897. Ne segue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte dì appello di Napoli, restando assorbito dall'accoglimento della doglianza il motivo originario presentato dal coimputato Frascarino. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Deciso il 10.11.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr s n Maria Vssice it i \ f CORTE Di V SEZI