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Ordinanza — n. 16302/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for generic legal violation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16302/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the defendants to pay court costs. The appellants challenged a plea bargain sentence by alleging a violation of law regarding the lack of a dismissal review, citing specific procedural articles. The court rejected this because the law strictly limits appeals against plea sentencing to specific statutory violations, excluding generic challenges to the absence of dismissal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 606, lett. b) e e) c.p.p.; In appeals against plea sentencing, generic allegations of legal violation regarding the absence of dismissal grounds are inadmissible as the law restricts review to explicitly listed violations.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal generic legal violation dismissal grounds review procedural exhaustion termine suppletorio di grazia attenuazione della pena restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 606, lett. b) e e) c.p.p.
Giovanni Mannino, un unico motivo di doglianza lamentando violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 129 c.p.p.
b) EQ e e) c.p.p., in relazione all'art. 129 c.p.p., stante il generico vaglio sull'insussistenza dei presupposti per una sentenza di proscioglimento.
Art. 444 e ss. c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 129 c.p
b) EQ e e) c.p.p., in relazione all'art. 129 c.p.p., stante il generico vaglio sull'insussistenza dei presupposti per una sentenza di proscioglimento.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7 novembre 2019
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7 novembre 2019 (dep.
Sez. 2, n. 4727 dell'11 gennaio 2018
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

e ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'AMICO AURELIO nato a BAGHERIA il 08/08/1967 BINAGHI TIZIANA CARLA nato a BUSTO ARSIZIO il 10/09/1964 avverso la sentenza del 11/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese applicava nei confronti dei ricorrenti la pena nella misura concordata.

2. Avverso tale sentenza, con separati ricorsi, la BINAGHI e il D'AMICO formulano, mediante il comune difensore avv. Giovanni Mannino, un unico motivo di doglianza lamentando violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett.

b) EQ e e) c.p.p., in relazione all'art. 129 c.p.p., stante il generico vaglio sull'insussistenza dei presupposti per una sentenza di proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile - oltre che per la genericità della censura - in quanto, come questa Corte ha ormai ripetutamente chiarito, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7 novembre 2019 (dep. 13 gennaio 2020), Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'il. gennaio 2018 (dep. 10 febbraio 2018) Rv. 272014 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 marzo 2023 Il Con