Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it falls outside statutory grounds for appeal under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Malqi Fatjon inadmissible de plano without formalities. The appellant argued a lack of motivation regarding the base sentence determination, but the appeal was filed outside the specific grounds permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to statutory grounds; appeals lacking such grounds are inadmissible de plano without formalities.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALQI FATJON nato il 17/06/1994 avverso la sentenza del 15/11/2022 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 15/11/2022, il Tribunale di Ivrea ha applicato a Malqi Fatjon la pena concordata tra le parti in relazione alle imputazioni di furto in abitazione aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. Silvana Bianchi, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancanza di motivazione in punto di determinazione della pena base. Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2