Italian court dismisses request to suspend civil judgment execution due to lack of proof of essential needs or creditor insolvency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible the defense's request to suspend the execution of a civil judgment ordering payment to the plaintiff. The defendant argued he could not bear the debt due to his salary and family obligations, while the plaintiff claimed insolvency would prevent recovery. The court rejected the request because the defense failed to provide specific evidence proving the absolute necessity of the funds for essential needs or demonstrating the creditor's future insolvency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 cod. proc. pen.; The request to suspend the execution of a civil judgment for payment of money is inadmissible if the applicant fails to prove the absolute necessity of the funds for essential needs or the future insolvency of the creditor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNOZZI IVO nato a ROMA il 14/05/1959 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE udito il difensore n
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 settembre 2022, la Corte di Appello di Roma, riformata, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di quella stessa città nei confronti di Iannozzi Ivo, riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 57 cod. pen., in relazione all'art. 595, comma 3, cod. pen., commesso in danno di Federico Annamaria, ha confermato le statuizioni civili disposte in primo grado (pari ad Euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno e ad Euro 1,440,00 per la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, al netto degli accessori di legge), condannando l'imputato al pagamento della somma di ulteriori Euro 1500,00 per le spese affrontate dalla parte civile per la difesa nel grado di appello, oltre accessori di legge.
2. Il difensore di Iannozzi Ivo, dato atto che Federico Annamaria ha intimato l'esecuzione della sentenza suddetta, avendo notificato all'imputato, in data 8 febbraio 2023, atto di precetto, ha avanzato, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., istanza di sospensione della condanna al pagamento della somma dovuta alla parte civile. A sostegno ha addotto: I.) quanto al profilo del pregiudizio eccessivo, ricordato come Iannozzi avesse commesso il reato nella sua qualità di direttore responsabile del settimanale "Il Granchio" - ruolo che aveva rivestito a titolo gratuito -, ha addotto che questi non sarebbe in grado di sopportare il carico dell'esecuzione coattiva, vivendo di stipendio (essendo impiegato amministrativo presso una AsI) e avendo a carico i due figli studenti universitari; II.) quanto al profilo del danno irreparabile, che l'ipotetica modifica in melius renderebbe impossibile la ripetizione della somma oggetto di esecuzione coattiva, essendo la parte civile, Federico Anna Maria, titolare della sola piccola attività commerciale di vendita di pesce al minuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'istanza è inammissibile.
1. Giova premettere che per il diritto vivente la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile prevista dall'art. 612 cod. proc. pen. é decisa dalla Corte di cassazione con procedura "de plano", cioè senza adozione di contraddittorio preventivo (Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, Rv. 268181).
2. Ciò posto, deve ricordarsi come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una somma di denaro postula la prova, ad onere dell'interessato, dell'assoluta necessità della somma stessa al soddisfacimento di bisogni essenziali non altrimenti fronteggiabili (Sez. 4, n. 45897 del 15/10/2015, Rv. 265032; Sez. 2, n. 4188 del 14/10/2010, dep. 2011, Rv. 249401; Sez. 5, n. 48115 del 06/11/2009, Rv. 245531) e, altresì, la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma (Sez. 6, n. 29617 del 19/05/2016, Rv. 267794; Sez. 6, n. 9091 del 23/11/2012, dep. 2013, Rv. 255999).
3. Alla stregua di tali criteri direttivi, l'istanza di sospensione della condanna civile pronunciata nei confronti di Iannozzi Ivo è inammissibile, in quanto la difesa non ha esposto, se non genericamente, le ragioni a sostegno della richiesta sospensione. Nulla, infatti, è stato allegato e provato in ordine allo sviamento della somma dovuta alla Fortunato dal soddisfacimento di bisogni essenziali del ricorrente e dei familiari e nulla dimostra, l'allegazione della provenienza del reddito della parte civile dallo svolgimento di una modesta attività di vendita di pesce, in ordine al requisito della futura insolvenza del creditore.
4. S'impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza. Nulla è dovuto per le spese processuali trattandosi di provvedimento interlocutorio.
P.Q.M.
Dichiara ina