Ordinanza — n. 16293/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di DELFINO ANTONIO per il delitto di cui agli art. 81 cpv., 56, 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 5, cod. pen. (fatto commesso in Perugia il 28 ottobre 2012 ed aggravato ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen.), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento dei motivi di gravame sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi, ha rideterminato la pena inflittagli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16293/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Che anche il terzo motivo è inammissibile. E' stato, infatti, affermato da questa Corte che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234); vizio, questo, che non si rileva nel caso al vaglio.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELFINO ANTONIO nato a NAPOLI il 04/11/1967 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di DELFINO ANTONIO per il delitto di cui agli art. 81 cpv., 56, 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 5, cod. pen. (fatto commesso in Perugia il 28 ottobre 2012 ed aggravato ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen.), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento dei motivi di gravame sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi, ha rideterminato la pena inflittagli.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con tre motivi e deduce: I.) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; II) vizi di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove; III.) violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con peculiare riguardo alla individuazione della pena base e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610, comma 5 -bis e 599-bis cod. proc. pen..
1. Va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso, va altresì precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; motivazione cui, comunque, la Corte territoriale nel caso di specie non si è sottratta, laddove ha dato conto di come la responsabilità dell'appellante emergesse dalla ricostruzione della vicenda per come esposta nella sentenza di primo grado (cfr. punto 4 della sentenza impugnata).
Da ciò deriva l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso.
2. Che anche il terzo motivo è inammissibile. E' stato, infatti, affermato da questa Corte che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234); vizio, questo, che non si rileva nel caso al vaglio.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa del