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Sentenza — n. 16291/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16291/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16291/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: ESPOSITO GIOVANNI nato a GRAGNANO il 22/03/1983 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. GIOVANNI DI LEO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. r Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del riesame, ha annullato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata applicava la misura cautelare della custodia domiciliare nei confronti di Giovanni Esposito.

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Sentenza — n. 16291/2023 — snpen · Corte di Cassazione: È pervenuta memoria difensiva del difensore d'ufficio di Giovanni Esposito, Avv. Giovanna Verdicchio, con cui si contesta la censura di contraddittorietà della motivazione sollevata dal ricorrente, il quale avrebbe introdotto nel proprio ricorso mere supposizioni che non troverebbero rispondenza rispetto ai fatti. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, limitatamente al capo della decisione dedotto, essendo la motivazione manifestamente illogica a fronte della conferma della gravità indiziaria.

Parole chiave

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scippo furto di lieve entità imputazione di furto incidente ciclistico reato di poca entità truffa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: ESPOSITO GIOVANNI nato a GRAGNANO il 22/03/1983 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. GIOVANNI DI LEO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. r Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del riesame, ha annullato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata applicava la misura cautelare della custodia domiciliare nei confronti di Giovanni Esposito.

L'annullamento ha riguardato unicamente il capo 3), concernente il reato di cui agli art. 110, 624-bis, primo e terzo comma, cod. pen., in relazione all'articolo 625, n.2, cod. pen., per essersi Giovanni Esposito, in concorso con Pasquale Scotognella, impossessato di una bicicletta elettrica di proprietà della sorella di quest'ultimo, custodita all'interno di un box di proprietà di Cascone Incoronata, danneggiando la centralina di apertura del box stesso e scardinandone la saracinesca. Rispetto al capo 1), concernente un altro furto aggravato, l'ordinanza citata in epigrafe ha invece confermato il provvedimento del G.i.p.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, ha presentato ricorso, ex artt. 311 e 606, comma 1, lett.

e) del codice di rito, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata, Dott. Antonio Barba, lamentando la manifesta illogicità della motivazione che avrebbe condotto alla non corretta deduzione conclusiva della mancata consapevolezza, da parte dell'indagato, della circostanza che la bicicletta oggetto di furto fosse di proprietà della sorella del suo complice. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto in conto le circostanze, inequivocabilmente emerse dagli atti, del furto, avvenuto nottetempo, con scasso della saracinesca del box di proprietà di un terzo soggetto. A parere del ricorrente, tali circostanze sarebbero incompatibili con la conclusione del Tribunale, che non ha ravvisato «elementi concreti da cui desumere che il ricorrente fosse consapevole della volontà di Scotonella di appropriarsi della bicicletta di proprietà di sua sorella».

3. È pervenuta memoria difensiva del difensore d'ufficio di Giovanni Esposito, Avv. Giovanna Verdicchio, con cui si contesta la censura di contraddittorietà della motivazione sollevata dal ricorrente, il quale avrebbe introdotto nel proprio ricorso mere supposizioni che non troverebbero rispondenza rispetto ai fatti. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, limitatamente al capo della decisione dedotto, essendo la motivazione manifestamente illogica a fronte della conferma della gravità indiziaria.

Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. • 2. Col motivo dedotto, il ricorrente sottopone a questo Collegio una censura che, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito, è interdetta a in questa sede (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Il Giudice di legittimità può, certo, verificare l'adeguatezza della motivazione rispetto agli elementi indizianti operata dal Giudice di merito e alla congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460;

Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Tuttavia, questo Collegio non condivide l'eccepita contraddittorietà della motivazione con riguardo al diverso metro che il Tribunale avrebbe utilizzato nel ritenere non credibili le dichiarazioni dell'imputato in relazione al furto di cui al capo 1 (furto di denaro in un bar) e credibili, invece, le dichiarazioni dello stesso in relazione al furto aggravato della bicicletta. Nell'un caso e nell'altro, il Giudice di merito ha fornito adeguate motivazioni a supporto delle proprie valutazioni, illustrando come, nel primo caso, il racconto dell'indagato apparisse privo di qualsivoglia elemento utile a sovvertire la contrastante («dettagliata e coerente») versione della p.o.; nel secondo caso, preferendo invece lasciare maggior spazio al beneficio del dubbio circa dichiarazioni dell'indagato, dalle quali il Giudice del Tribunale non ha potuto desumere, con assoluta certezza, la consapevolezza dell'Esposito «della volontà di Scotognella di appropriarsi» di un bene non appartenente a quest'ultimo.

3. Questo Collegio ritiene, pertanto, inammissibile il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.