Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late argument on provocation and incompatibility with futile motives.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding a 'wild parking' incident to deny the mitigating circumstance of provocation. The court rejected this claim because the argument was raised for the first time at the cassation stage and contradicted the established legal rule that provocation cannot coexist with the aggravating circumstance of futile motives.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 2 c.p.; Art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: The appeal is inadmissible if the ground of provocation is raised for the first time at the cassation level, as it is legally incompatible with the aggravating circumstance of futile motives.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEPERA SAVERIO nato a LONGOBUCCO il 18/08/1938 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
15. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Loy, che ha concluso l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile, le conclusioni del difensore Avv. Giuseppe Di Vico, nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla stessa parte civile; per l'imputato, la memoria del difensore Avv. Giovanni Zagarese, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Investita del ricorso proposto da Saverio Lepera avverso la sentenza del 18/03/2019 che aveva confermato la sentenza del 04/04/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Castrovillari aveva affermato la responsabilità penale del ricorrente per il delitto di tentato omicidio ai danni di Salvatore Guagliardi, con condanna dell'imputato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione (applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante dei motivi futili), oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile, la Prima Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 31567/20 del 17/09/2020, aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante della provocazione, rigettando nel resto il ricorso.
2. In sede di rinvio, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza deliberata il 09/03/2022, ha confermato la sentenza di primo grado sopra citata.
3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 09/03/2022 ha proposto ricorso per cassazione Saverio Lepera, attraverso il difensore Avv. Giovanni Zagarese, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen. e vizi di motivazione. A giustificazione del diniego dell'applicazione della circostanza attenuante della provocazione la Corte distrettuale ha posto una circostanza inesistente, ossia che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato (secondo cui a scatenare la sua reazione sarebbe stato l'atteggiamento di Guagliardi e, in particolare, il "parcheggio selvaggio" da parte sua solo per provocare l'imputato) non aveva trovato conferma probatoria, laddove la stessa sentenza di primo grado riconosceva tale circostanza ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il rilievo del giudice del rinvio secondo cui la comunicazione di notizia di reato dei carabinieri intervenuti sul posto darebbe atto che l'auto della parte civile era parcheggiata sul ciglio della strada e non ostacolava il transito è frutto di un travisamento della prova, posto che da tale comunicazione di notizia di reato non è dato evincere, in relazione al parcheggio, il mancato impedimento o l'assenza di difficoltà nel transito. La sentenza impugnata, inoltre, ha omesso di valutare le dichiarazioni dell'imputato e quelle rese in sede di indagini difensive da Ida De Luca, moglie dell'imputato, da Teodoro Calabrò e da Anna Visciglia, che confermavano la versione di Lepera.4.
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Loy ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile, l'Avv. Giuseppe Di Vico ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla stessa parte civile; per l'imputato, l'Avv. Giovanni Zagarese ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. A giustificazione del diniego dell'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, la Corte di appello di Catanzaro ha valorizzato il rilievo che la tesi dell'imputato - secondo cui a scatenare la sua furia aggressiva darebbe stato il "parcheggio selvaggio" del nipote Salvatore Guagliardi, che gli avrebbe impedito di accedere (o comunque ostruiva o rendeva più difficoltoso l'accesso) alla sua abitazione - era stata smentita dal dato, evidenziato già dalla sentenza di primo grado, che i carabinieri intervenuti avevano costatato che l'autovettura della persona offesa era parcheggiata sul ciglio della strada e non impediva di accedere all'abitazione dell'imputato (distante circa 50 metri), né rendeva difficile il transito, tanto è vero che gli stessi militari erano agevolmente riusciti a raggiungere l'abitazione.
Come rimarcato dal giudice del rinvio, già la sentenza di primo grado aveva dato atto dell'attestazione contenuta nella comunicazione di notizia di reato lì dove i carabinieri riferivano di essersi recati a casa di Lepera, riuscendo agevolmente ad accedervi nonostante la presenza dell'auto di Guagliardi.
3. Il ricorrente denuncia, sul punto, un travisamento della prova, ma già la sentenza di primo grado aveva registrato il dato contestato e l'appello, che pure aveva articolato deduzioni tese all'applicazione dell'attenuante della provocazione, non aveva dedotto il travisamento, risulta per la prima volta prospettato in questa sede. Ne discende l'inammissibilità della doglianza.
4. Da un ulteriore punto di vista, mette conto osservare che ulteriore ratio decidendi della statuizione in esame, del tutto trascurata dal ricorso, è rappresentata dal riferimento al futile motivo attribuito all'imputato, riferimento del tutto in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, Musto Rv. 278896; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 17686 del 26/01/2010, Matei, Rv. 247222) 5. I rilievi che precedono esimono questa Corte dall'esaminare l'ulteriore doglianza relativa alle dichiarazioni asseritamente non considerate dal giudice del rinvio, che, comunque, ha valutato le testimonianze a discarico (compresa quella di Teodoro Calabrò), rimarcando che esse non avevano fatto riferimento a specifici episodi riferibili alla persona offesa.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che